In tema di interpretazione congiunta di atti normativi e di atti statutari, il giudice deve procedere dapprima a una analisi del singolo atto e poi a una interpretazione di tipo olistico, e cioè fondata sul complessivo esame. Lo ha stabilito la Cassazione con la ordinanza 2959/2025.
LA MASSIMA
Processo civile - Interpretazione di atti normativi - Interpretazione di atti statutari - Analisi del singolo atto - Interpretazione olistica e complessiva di tutti gli atti - Necessità. (Cc, articoli 16, 1321, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371; Cpc, articoli 113 e 116; Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9-bis)
In tema di interpretazione congiunta di atti normativi e di atti statutari, il giudice deve procedere dapprima a una analisi del singolo atto, secondo un procedimento intellettivo di tipo analitico-atomistico volto alla corretta individuazione del suo intrinseco significato, e poi a una interpretazione di tipo olistico, e cioè fondata sul complessivo esame, connesso e congiunto sul piano logico e giuridico, di tutti gli atti sottoposti al suo giudizio, onde pervenire a una soluzione coerente con il portato finale di tale, complesso procedimento interpretativo.
La pronuncia in commento si impone all'attenzione del lettore perché affronta una questione tanto rilevante quanto delicata, sotto i profili sia teorico, sia pratico-applicativo: in particolare, la Suprema corte molto opportunamente chiarisce l'iter logico che deve essere seguito per una corretta interpretazione degli atti statutari in relazione al contesto normativo in cui i medesimi si pongono.
Volendo anticipare una valutazione complessiva della decisione in esame, deve esprimersi pieno apprezzamento...


