Amministrativo

Intervento del Tar sulla struttura portante dei tetti

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di Guglielmo Saporito


Quando un sindaco impone al proprietario di un immobile di rimuovere la situazione di pericolo in cui versa uno stabile, in particolare ordinando di effettuare gli interventi di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994 (sull'amianto) e consolidando la struttura portante di un tetto, si è in presenza di un'esigenza di tutela della salute pubblica, non solo con riferimento alla presenza di eternit, ma anche con riguardo alla stabilità della copertura.
Quindi, da un lato va tenuto presente che la giurisprudenza sul decreto ministeriale 6 settembre 1994 e la legge n. 257/1992 non pongano un obbligo cogente e generalizzato di rimozione e smaltimento del cemento-amianto, occorrendo appurarne la friabilità e considerare che la rimozione non è l'unico metodo di bonifica, (essendo previsto anche l'incapsulamento); di altro lato, può avere rilievo la situazione di pericolo derivante per la collettività dalla precarietà della struttura. Pertanto, nella comparazione degli interessi, non è possibile sospendere il provvedimento sindacale che disponga il consolidamento del tetto e l'eliminazione dell'amianto, dovendo prevalere le esigenze di tutela dell'incolumità pubblica (Tar Lazio - Sezione III ter 12 gennaio 2016 n.22).

Tar Lazio - Sezione III ter 12 gennaio 2016 n.22

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