Civile

Inutilizzabili le tariffe professionali per il calcolo dell'indennizzo per arricchimento senza causa della Pa

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a cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Professionisti – Onorario – Azione di ingiustificato arricchimento - Determinazione dell'indennizzo - Art. 2041 cc - Assenza di contratto valido - Tariffe professionali - Non possono essere assunte come parametro.
Ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al professionista a seguito di un'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, in assenza di un contratto d'opera scritto, le tariffe professionali non possono essere assunte come parametro, neanche se richiamate da parcelle vistate dall'ordine, perché a esse può ricorrersi solo quando le prestazioni siano state effettuate dal professionista in base a un valido contratto d'opera con il cliente.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 4 aprile 2019 n. 9317

Pubblica Amministrazione - Obbligazioni - Arricchimento senza causa - Attività svolta da un professionista a favore della P.A. - Determinazione dell'indennizzo - Criteri.
L'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della Pa, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la Pa avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido.
Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 6 ottobre 2015 n. 19886

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere - Indennità - Determinazione - Riferimento alla diminuzione patrimoniale subita - Necessità - Mancato guadagno - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di azione di indebito arricchimento, conseguente all'assenza di un valido contratto (nella specie, avente ad oggetto prestazioni a favore di degente ricoverato in casa di cura), l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (individuabile, nella specie, in base alle tariffe contrattuali di degenza).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 novembre 2014 n. 23780

Professionista - Incarico svolto per la pubblica amministrazione – Azione per indebito arricchimento – Determinazione – Disapplicazione della tariffa professionale – Legittimità.
In mancanza di un contratto scritto conferitivo dell'incarico, è proponibile l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cc , ma nella determinazione dell'indennizzo è legittima la disapplicazione della tariffa professionale.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 14 ottobre 2011 n. 21227

Incarico svolto per la pubblica amministrazione - Assenza di un valido contratto - Azione di indebito arricchimento - Liquidazione della somma - Parametro - Parcella vistata dall'ordine professionale - Esclusione - Criteri.
In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della Pa conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera, nella liquidazione della somma dovuta ex articolo 2041 del Cc, non possono essere assunte come parametro le parcelle del professionista ancorché vistate dall'Ordine, non trattandosi di corrispettivo di prestazioni effettuate da questi in base al contratto con il cliente, ma di una somma che va liquidata in base alle risultanze processuali se e in quanto vi sia stato vantaggio economico da parte della Pa cui abbia fatto riscontro l'impoverimento del professionista.
•Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 27 gennaio 2009 n. 1875

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