Inversione di marcia: la sanzione della sospensione della patente può essere inflitta fino a 5 anni dall'infrazione
La violazione è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra 2046 e 8186 euro
In caso di inversione di marcia il guidatore oltre alla sanzione pecuniaria per l'infrazione commessa riceve anche la "punizione" accessoria della sospensione della patente. Quest'ultima può essere inflitta anche a distanza di cinque anni dalla violazione. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 11792/23. Venendo ai fatti il ricorrente ha eccepito come la violazione principale fosse stata commessa in data 26 novembre 2017, mentre la revoca era stata disposta solo due anni dopo, in data 11 settembre 2019, ben oltre un termine ragionevole, non potendosi rimettere alla discrezionalità dell'amministrazione la scelta dei tempi di applicazione delle sanzioni, siano esse principali o anche solo accessorie. Secondo i Supremi giudici il motivo di ricorso è inammissibile sulla base di quanto disposto dall'articolo 360 bis n. 1 del cpc. L'articolo 176, comma primo, lettera a), del Cds dispone che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'articolo 175, comma 1, è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.
Sanzione pecuniaria e accessoria
La violazione è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra 2046 e 8186 euro e con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. Il procedimento per l'adozione della misura accessoria è autonomamente disciplinato dal successivo articolo 219 del Cds, prevedendo che l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
I cinque anni
Secondo, poi, il costante orientamento di questa Corte la revoca può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione – ossia nel rispetto del termine di prescrizione - non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l'applicazione della sanzione principale) e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 15694/2020).