Irregolarità dell’atto del processo telematico se la violazione delle regole tecniche non incide sul diritto di difesa
Processo tributario telematico - Violazione di specifiche tecniche - Nessuna invalidità degli atti processuali - Mera irregolarità.
La violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della mera configurazione del sistema informatico, non può mai comportare l'invalidità degli atti processuali compiuti, qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, ma al più, una mera irregolarità sanabile in virtu' del principio di raggiungimento dello scopo.
• Corte di cassazione, sezione 6 Tributaria, ordinanza dell'1 giugno 2018 n. 14042
Procedimento civile - Notificazione - Nullità - Sanatoria - Notifica a mezzo Pec - Irritualità della consegna telematica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.
L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza del 18 aprile 2016 n. 7665
Tributi (In generale) - Accertamento tributario - Tipi e sistemi di accertamento -Accertamento catastale (catasto) -In genere - Impugnazione degli atti generali relativi alle microzone comunali - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Notifica al contribuente dell'avviso di accertamento individuale - Rilevanza - Esclusione.
La notifica al contribuente dell'avviso di accertamento per revisione del classamento e della rendita - impugnabile davanti alla commissione tributaria, quale operazione catastale individuale - non incide sulla giurisdizione amministrativa concernente gli atti amministrativi generali relativi alle microzone comunali, i quali possono essere autonomamente impugnati davanti al giudice amministrativo, anche da soggetti esponenziali di interessi diffusi.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza del 18 aprile 2016 n. 7665
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Aree inserite in un piano Asi decaduto - Inclusione nel preesistente programma di fabbricazione - Natura edificabile - Configurabilità - Fondamento.
In tema di Ici, per determinare la natura di terreni compresi in un piano Asi decaduto, occorre far riferimento alla destinazione urbanistica originaria, con la conseguenza che gli stessi sono da qualificare edificabili se inseriti nel preesistente programma di fabbricazione, a prescindere dall'esistenza o dalla validità degli strumenti urbanistici attuativi, poichè, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 11-quaterdecies, comma sedicesimo, del Dl 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell'articolo 36, comma secondo, del Dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma primo, lettera b), del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nello strumento generale adottato dal Comune (piano regolatore o, come nella specie, programma di fabbricazione, ad esso equivalente), indipendentemente dalla sua approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, in quanto nel sistema dell'Ici la nozione di area fabbricabile è ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria.
• Corte di cassazione, sezione Tributaria, sentenza del 28 maggio 2010, n. 13135