Civile

Iscrizione ipotecaria nulla se non comunicata al contribuente

La recente decisione della Cassazione consacra la tutela Costituzionale e della Cedu

di Bruno Maviglia e Angelo Lucarella


Con la recentissima ordinanza n. 22398 del 15 ottobre 2020 la Suprema Corte - Sezione Lavoro - spezza una freccia in favore del contribuente ribadendo il sacrosanto principio che l'iscrizione ipotecaria esattoriale prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 debba essere sempre comunicata al debitore/contribuente.

In tale vicenda i contribuenti avevano impugnato l'iscrizione ipotecaria innanzi al Tribunale di Asti, il quale aveva statuito che, ai fini della regolarità dell'iscrizione ipotecaria, non fosse necessaria alcuna sua previa comunicazione al debitore. Per cui i contribuenti si sono visti costretti a promuovere ricorso in cassazione avverso detta decisione.

La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha innanzitutto sancito che l' ipoteca esattoriale può essere iscritta senza alcuna previa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e che l'inapplicabilità dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, non significa che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente, deponendo in tal senso tanto l'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, quanto, più in generale, le disposizioni della legge n. 241/1990.

L'importanza di tale principio proveniente dal massimo consesso è di palmare evidenza per tutti gli addetti ai lavori, i quali spesso e volentieri si sono dovuti scontrare con il muro innalzato dai Giudici di merito.

Come ben noto l'art. 77 cit. disciplina l'iscrizione ipotecaria esattoriale stabilendo che l'agente della riscossione, al fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, possa iscrivere ipoteca purché l'importo complessivo del credito non sia inferiore complessivamente ad euro ventimila e che prima dell'iscrizione ipotecaria venga notificato al contribuente proprietario dell'immobile la comunicazione preventiva con cui si intima il pagamento del debito entro 30 giorni, in difetto del quale sarà iscritta la misura cautelare.

Nulla prevedendo e disciplinando in merito alla necessità della rituale notifica al contribuente della eventuale successiva iscrizione ipotecaria.

Ovviamente la mancata menzione di tale ulteriore incombente ha, di fatto, avallato la scelta dell'agente della riscossione a non comunicare l'avvenuta iscrizione ipotecaria al contribuente che, spesso e volentieri ne viene a conoscenza soltanto a distanza di anni e quasi sempre casualmente.

Tuttavia, benché non espressamente disciplinato nell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973, l'obbligo di comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria esattoriale in capo all'agente della riscossione si ricava facilmente, come ci ha insegnato la Suprema Corte, dalle norme di cui al
DLGS n. 546/1992 e la legge n. 241/1990.

Nello specifico sono gli artt. 19, co.1, lett. e-bis e 21 D.Lgs. n. 546/1992 che ammettono il ricorso proposto avverso l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Per cui se ne deduce che l'iscrizione ipotecaria debba essere obbligatoriamente notificata, al fine di consentire al contribuente destinatario, di acquisire la famosa conoscenza legale dell'atto nonché il dies a quo (momento dal quale comincia inesorabilmente a decorrere il perentorio termine d'impugnazione innanzi al Giudice Tributario).

L'art. 21 della legge 241/1990, poi, prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari e l'iscrizione ipotecaria costituisce senza alcun dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente.

La decisione della Cassazione in esame sembra non limitarsi, quindi, al caso di specie. Anzi nomofilatticamente predisponendosi a creare un nuovo filone interpretativo sulla annosa questione.

Ciò perché la radice motivazionale del provvedimento della Suprema Corte non è solo ancorata nelle norme speciali che disciplinano la materia esattorial-tributaria, ma più profondamente nella sfera giuridica del diritto amministrativo e prima ancora del diritto pubblico.

Orbene, si coglie dal "come" la Cassazione decida il ricorso del contribuente un chiaro segno di logica ricadente nelle garanzie costituzionali.

A ben vedere, spiegano i decidenti, dover comunicare (con certezza di ricezione del destinatario) quando sia stata effettivamente posta l'iscrizione ipotecaria nei confronti del contribuente costituisce, oggettivamente, elemento di conoscenza legale imprescindibile per la correttezza del procedimento amministrativo-tributario.

Tanto ne deriva non solo dal cappello normativo, in via di applicazione generale, costruito dalla ormai celebre legge sulla trasparenza amministrativa (la summenzionata legge n. 241/90), ma soprattutto dal richiamo superiore in relazione al principio di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione; quest'ultimo, a sua volta, ben ancorato al fondamentale pilastro della parità di chance e di trattamento di cui all'art. 3 Cost.

Qui non basti, però, definire solo tal perimetro di valutazione perché, con buona evidenza, la sfera giuridica del contribuente (in quanto soggetto speciale dell'ordinamento italiano) ricade in tutela più ampia: quella dei diritti inviolabili dell'Uomo.

Il patrimonio del cittadino-contribuente è elevato in termini di tutela giuridica nella più alta scala di valori sia costituenti che euro-unitari.

Basti considerare il congiungersi indissolubile tra l'art. 2 della Costituzione e l'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo il quale ultimo recita espressamente che "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni".

A tale tutela ha provveduto la Cassazione con la decisione in commento la quale, appunto, si presta, da una parte, ad evidenziare una lacuna sistemica del diritto esattoriale laddove carente in merito alla normazione di tal procedimento, dall'altra parte, ad esaltare la portata applicativa della legge n. 241/90.


* Avv.ti Bruno Maviglia ed Angelo Lucarella

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©