Civile

Istanza di rimborso, dalla maturazione del “silenzio rifiuto” il credito si prescrive in dieci anni

Il ricorso introduttivo con il quale viene attivato il giudizio tributario non deve necessariamente rispettare il termine di cui all’art.21, comma 1 del D.lgs.n°546/1992, ossia i sessanta giorni decorrenti dalla formalizzazione del diniego

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di Giuseppe Durante*

Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale di cui all’art.21, comma 2 del D.lgs.n. 546/1992, il quale dispone il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza che tuttavia non esclude, una volta maturato il silenzio rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art.2946 cc..

Il termine di decorrenza è sospeso durante...