Amministrativo

L'accertamento con adesione della controllata non preclude il diritto al rimborso della controllante

L'oggetto della controversia approdata in Commissione Tributaria Regionale concerneva un provvedimento di diniego di rimborso da parte dell'Ufficio nei confronti della capogruppo di diritto inglese, in relazione a ritenute su canoni percepiti da parte della controllata italiana e da questa oggetto di definizione nella misura convenzionale

di Nicola Crispino*

Con la recente e ben argomentata sentenza n. 492/2022 depositata il 28 luglio u.s., la Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, discostandosi dal principio affermato nel corso del giudizio di prime cure, ha riconosciuto il diritto al rimborso di una società capogruppo di diritto inglese, in relazione a ritenute versate – nella ridotta misura convenzionale - in esito ad un accertamento definito in adesione tra la sua controllata italiana e l'Amministrazione finanziaria.

Pur non essendovi alcun dubbio sul fatto che, ex art. 2, co. 3, del d.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito mediante atto di adesione - quale accordo che pone fine alla controversia vincolando le parti allo stare decisis, permettendo il raggiungimento del loro scopo speculare - non può essere impugnato dal contribuente o modificato da parte dell'Amministrazione Finanziaria, lo stesso non può dirsi con riguardo ai terzi. Tali preclusioni, infatti, si estendono esclusivamente ai soggetti parte dell'accordo e non, invece, a coloro che sono esterni rispetto al sinallagma.

Questo il chiaro principio che emerge dal dispositivo della sentenza.

Nel caso di specie, la società controllata italiana, a seguito di un controllo avviato dall'Amministrazione finanziaria, poi sfociato nella contestazione di omessa effettuazione di ritenute alla fonte su royalties corrisposte a soggetti non residenti (nel caso di specie, la capogruppo inglese), aveva prestato adesione alla pretesa fiscale, versando le ritenute nella concordata misura convenzionale, per poi esercitarne la rivalsa nei confronti della capogruppo.

Quest'ultima, dopo aver presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso ex. art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 ed averne ricevuto diniego per l'asserita definitività della pretesa tributaria e per carenza dei requisiti di cui all'art. 26-quater Dpr 600/1973, decideva di adire la Commissione Tributaria Provinciale.

I giudici di prime cure osservavano che le ritenute di cui la ricorrente aveva chiesto il rimborso erano state versate dalla consociata italiana in qualità di sostituto d'imposta a definizione dell'accertamento fiscale, dopo che l'Agenzia delle Entrate aveva alla stessa contestato l'omesso versamento delle medesime sulle royalties pagate a favore della società inglese.

Ritenevano, pertanto, pacifico che tra le due società vi fosse un rapporto di sostituzione che, in base all'art. 64, co. 1, del d.P.R. n. 600/1973, ricorre ogni qual volta un soggetto, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento del tributo in luogo di altri, indipendentemente dalla sua relazione con i presupposti del pagamento dello stesso.Inoltre, affermavano che tra la società italiana - sostituto d'imposta - e quella inglese – sostituita - poteva ravvedersi una solidarietà passiva.

Ne arguivano che, in costanza di tale solidarietà passiva, l'accertamento del tributo, definito e perfezionato con accertamento con adesione dal sostituto d'imposta, precludeva la richiesta del rimborso al sostituito, proprio a causa della responsabilità solidale tra i due soggetti.

Aggiungevano, inoltre, che l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, sicché il fatto che sia preclusa l'impugnazione non poteva che comportare l'ovvia conseguenza della improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo medesimo, che deve ritenersi intangibile in conformità della ratio dell'istituto, connotata, a fronte della premialità per il contribuente, dall'interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme.

Con la sentenza della CTR Pescara in commento, i giudici d'appello, nel confermare il principio secondo cui è preclusa alle parti l'impugnazione o la modifica dell'accertamento definito con adesione, precisano, però, che tali limitazioni "ricadono esclusivamente sui soggetti che hanno partecipato all'accordo senza, pertanto, alcun riverbero sui soggetti terzi che non sono intervenuti nel sinallagma".

La Commissione ritiene, infatti, non pertinente quanto affermato dai giudici provinciali circa la solidarietà passiva tra sostituto e sostituito, e cioè che la richiesta di rimborso fosse preclusa alla capogruppo in virtù di un rapporto di sostituzione e solidarietà passiva tra le due società ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 602/1973.

Invero, secondo i giudici di appello, l'accertamento definito con adesione da parte della consociata italiana rappresenterebbe una "modalità di definizione della controversia e di estinzione del debito (…) concessa dall'ordinamento alla sostituta ma è del tutto indifferente per la sostituita, atteso che in ogni caso gli effetti fiscali concreti ricadevano sul relativo patrimonio".

Pertanto, la definizione con adesione da parte della sostituta (controllata), che rimane definitiva, non preclude in alcun modo i diritti facenti capo alla sostituita (controllante) che, indipendentemente dalle scelte della prima, era destinataria ultima e vera incisa, stante la effettuata rivalsa nei suoi confronti.

In conclusione, ribadiscono i giudici di seconde cure, avendo la controllata versato il dovuto a seguito del perfezionamento dell'accertamento con adesione e atteso che, ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 602/1973 l'obbligo del sostituito sorge esclusivamente "..quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi ai redditi sui quali non ha effettuato le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti", non si può parlare di solidarietà passiva tra sostituto e sostituito e, pertanto, è da riconoscersi in seno alla capogruppo inglese il diritto al rimborso delle ritenute oggetto della relativa istanza.

*Nicola Crispino, avvocato, of counsel, Rödl & Partner, Alice Misani, avvocato, senior associate, Rödl & Partner

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