L’accesso abusivo al software della lotteria è frode informatica e non truffa
L’individuazione dell’altrui danno, componente del reato previsto dall’articolo 640 ter del Cp, sta nella perdita di chance di tutti gli acquirenti dei biglietti privati dell’alea di vincere
Il dipendente della concessionaria dei giochi che accede abusivamente al programma di abbinamento dei biglietti della lotteria ai premi in palio, non commette il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, bensì quello di frode informatica. In quanto il pagamento della vincita in sé non costituisce quella diminuzione patrimoniale cui lo Stato è indotto tramite artifizi e raggiri. Non c’è induzione verso una vittima truffata a stabilire un pagamento non dovuto, infatti la vincita andava comunque...