L'accesso al rito a prova contratta esclude il diritto al contraddittorio
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Rinuncia al contraddittorio - Contrasto con art. 6 Convenzione Edu - Esclusione - Motivi.
La rinuncia al diritto al contraddittorio effettuata volontariamente e spontaneamente nei casi in cui l'imputato scelga di definire la sua posizione con un rito a prova contratta, non si pone in contrasto con l'art. 6 della Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, che ha sottolineato come tale rinuncia debba essere stabilita in maniera non equivoca e accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua importanza e non deve essere contraria ad alcun interesse pubblico importante.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 28 marzo 2018 n. 14320
Procedimenti speciali - Rito a prova contratta - Dichiarazioni spontanee rese alla P.G. - Utilizzabilità probatoria.
L'accesso al rito a prova contratta si risolve in una espressa e personalissima rinuncia dell'imputato al diritto al contraddittorio, sicché diventano utilizzabili tutti gli atti formati nel corso delle indagini preliminari e, dunque anche le dichiarazioni spontanee, destinate altrimenti a perdere efficacia in caso di progressione processuale ordinaria. (Nella specie, relativa a reato di evasione dagli arresti domiciliari, la Corte ha congruamente valorizzato la circostanza che l'imputato aveva ammesso, nelle dichiarazioni spontanee rese agli operanti all'atto del controllo, di essersi allontanato dal domicilio “per acquistare delle birre”, con ciò escludendo la ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità invocato dalla difesa).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 novembre 2017 n. 50423
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere - Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria - Utilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 marzo 2017 n. 13917
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere - Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria - Utilizzabilità - Sussistenza.
Deve ritenersi utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli agenti, costituendo la stessa atto d'indagine alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi.
•Corte di cassazione, sezione penale, sentenza 10 febbraio 2014 n. 6346