L'accollo delle spese relative all'immobile non rappresenta una condizione per usucapire il bene
Nemmeno il possesso delle chiavi dell'immobile rappresenta una condizione per usucapire l'immobile
Non può essere riconosciuta la proprietà per usucapione al soggetto che non utilizzi il bene in modo pieno ed esclusivo. L'immobile, quindi, deve essere utilizzato dall'usucapiente uti dominus, come cioè il solo e unico proprietario. Negli altri casi l'istituto dell'usucapione non può essere fatto valere.
Ordinanza n. 9360/21. Lochiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 9360/21. Con atto di citazione del 28 maggio 2010 un soggetto conveniva in giudizio i tre fratelli, chiedendo che venisse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva di una pluralità di beni immobili. Il tribunale di Trento rigettava la domanda di usucapione. La Corte d'appello di Trento - in linea con i giudici di primo grado - ha ritenuto che le prove orali assunte nel corso del giudizio di primo grado non apparissero sufficienti per ritenere provato da parte dell'appellante un possesso inconciliabile con la possibilità di godimento con gli altri coeredi. In Cassazione è stato affermato che il giudice d'appello, nel considerare insufficiente la prova del pagamento delle spese relative agli immobili, ha seguito la giurisprudenza di legittimità per cui non sono sufficienti a escludere il compossesso dei coeredi gli atti di gestione del bene comune. Si legge nella sentenza che il giudice d'appello ha ritenuto che non ci fossero i presupposti dell'usucapione basata sulla tolleranza altrui perchè il possesso esclusivo è da intendersi come "possesso inconciliabile con la possibilità di godimento di altri coeredi del ricorrente". In base a questo principio il ricorso è stati rigettato.
Ordinanza n. 9359/21. Sempre in tema di usucapione la Cassazione con l'ordinanza n. 9359/21 ha chiarito che un soggetto già coerede doveva provare (e non ha provato) l'esercizio esclusivo del bene, nel senso di esclusione del compossesso dei coeredi, del dominio sulla res comune, prova il cui onere gravava sull'usucapiente. Va ricordato, infine, che il controricorrente che abitava l'appartamento con il padre e che, quindi, aveva le chiavi del medesimo, ha fatto valere questa circostanza ma si è rilevata inadeguata a indicare di per sé il possesso esclusivo dell'immobile.