L'ACCORDO PART TIME DOPO IL JOBS ACT
La variazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa richiede l’accordo delle parti, e quindi è necessario che il lavoratore vi consenta. L’articolo 8 del Dlgs n. 81/2015, al comma 1, dispone che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Lo stesso articolo, al comma 6, prevede che il lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.Ne deriva che se il lettore dovesse firmare un accordo di trasformazione del rapporto con orario a part time orizzontale a tempo indeterminato, si applicherebbe quanto sopra. Infine, si rammenta che le nuove disposizioni in materia di part time sono entrate in vigore a decorrere dal 25 giugno 2015.In ogni caso, la trasformazione di un rapporto a tempo indeterminato parziale in tempo pieno e viceversa, se il contratto è stato avviato entro il 6 marzo 2015, non comporta l'applicazione delle norme in materia di contratto a tutele crescenti.