Comunitario e Internazionale

L’accusa di imparzialità non fa scattare l’oltraggio

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di Marina Castellaneta

Un avvocato, condannato per oltraggio alla corte dopo aver accusato un giudice di mancanza di imparzialità nei suoi confronti, che ne chiede la ricusazione, ha diritto a un accertamento in sede giurisdizionale sulla fondatezza dell’accusa di parzialità al magistrato. In caso contrario si verifica una violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che assicura il diritto a un equo processo, stabilendo il diritto a un giudice indipendente e imparziale.

Lo ha chiarito la Corte di Strasburgo con la sentenza depositata il 22 ottobre nella causa Deli contro Repubblica di Moldava (ricorso n. 42010/06) su istanza di un avvocato che aveva accusato il giudice nazionale di a comportamento intimidatorio nei confronti del suo cliente. A seguito del diverbio con il magistrato, l’avvocato era stato condannato per oltraggio alla corte. Il professionista riteneva che il giudice non fosse stato imparziale proprio a causa della discussione in aula. Il legale si era rivolto anche ai giudici nazionali contestando la condanna per oltraggio e per denunciare la parzialità del magistrato che era al tempo stesso accusa e giudice nel caso di oltraggio.

Tutti i suoi ricorsi interni erano stati respinti e, così, l’avvocato si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo che gli ha dato ragione, tenendo conto che in una società democratica è di fondamentale importanza che i tribunali nazionali ispirino fiducia nella collettività e che se esistono ragioni legittime per ritenere che un giudice manca di imparzialità, quest’ltimo non possa continuare a esercitare la funzione in quel procedimento. Per valutare l’imparzialità e la richiesta di ricusazione, secondo Strasburgo, è necessario considerare sia il profilo soggettivo che oggettivo. Nel caso in esame, il giudice non era stato imparziale in conseguenza del diverbio con il legale, che aveva inciso sullo svolgimento del processo e perché aveva deciso sull’oltraggio commesso dall'avvocato da lui stesso accusato.

Sotto il primo profilo – osserva la Corte – ogni ricorso presentato dal legale era stato respinto dai giudici nazionali, senza un’analisi dei fatti lamentati dal ricorrente condannato per oltraggio. Di conseguenza, sostiene la Corte, questa situazione poteva «legittimamente suscitare preoccupazioni sulla possibile mancanza di imparzialità del giudice». La Corte, poi, ha condiviso la tesi del legale perché il giudice aveva cumulato le funzioni di accusa e quella giudicante nell’accosa di l’oltraggio. Di qui la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea che assicura il diritto a un giudice indipendente e imparziale.

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