Penale

L’aggravante dei maltrattamenti familiari assistiti da minori non richiede di accertare i danni psico-fisici

La condizione del figlio neonato non esclude il pericolo presunto connesso alle condotte illecite in danno della madre

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di Paola Rossi

Non incide l’età del minore che assiste ai maltrattamenti contro la madre o l’accertamento di un danno psico-fisico che lo stesso possa aver subito affinché sia contestabile l’aggravante dell’articolo 572, comma 2, del Codice penale. Infatti, i maltrattamenti cosiddetti “assistiti” sono legati al dato di fatto di essere stati perpetrati in presenza di persona minorenne.

Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 47121/2023 - ha respinto il ricorso dell’imputato che contestava il riconoscimento a suo carico dell’aggravante, per i comportamenti violenti tenuti in presenza del figlio appena nato. Cioè secondo la difesa il neonato non sarebbe pacificamente in grado di percepire il disvalore delle condotte aggressive o umilianti tenute nei confronti di un familiare nell’ambito casalingo.

Ma la Cassazione, nel rigettare il ricorso, chiarisce che nulla autorizza a svuotare la norma incriminatrice che intravede l’aggravante del reato nella circostanza che esso sia consumato alla presenza di persone minorenni. Secondo la difesa invece è la sussitenza di un pericolo concreto di danno psico-fisico che andrebbe accertato come esistente, al fine di contestare l’aggravante.

Al contrario, i giudici di legittimità - anche richiamando la Convezione europea sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica - hanno affermato che la norma incriminatrice aggiornata e aggravata in caso di maltrattamenti assistiti si riferisce all’offensività in astratto della condotta illecita.

E con il proprio ragionamento, di fatto, la Cassazione afferma che il reato aggravato scatta per il pericolo presunto derivante dall’azione violenta realizzata in presenza di persone minorenni. Così i giudici indicano l’indirizzo interpretativo e smentiscono la validità dei precedenti indicati dal ricorso che fondavano la contestazione dell’aggravante al realizzarsi di un concreto danno psico-fisico per il minore.

Infine, sembra si possa definire un asserto non condivisibile quello secondo cui un neonato non abbia alcuna percezione della violenza agita nell’ambiente in cui è inserito solo per la difficoltà di poter accertare il suo feedback “negativo” rispetto al mondo in cui vive i primi momenti della sua vita.

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