Civile

L'alea nel contratto atipico di vitalizio alimentare

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratto - Contratto atipico di mantenimento - Aleatorietà - Accertamento e valutazione - Discrezionalità - Apprezzamento del giudice di merito.
Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale) è essenzialmente caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene/capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto e al grado e ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato. L'accertamento dell'alea di un contratto atipico di mantenimento, ovvero della simmetrica e proporzionale situazione d'incertezza relativa al collegamento tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, da una parte, e l'imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, dall'altra, va rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice del merito.
•Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 novembre 2016 n. 23895

Contratti in genere - Contratto aleatorio - Vitalizio alimentare - Sopravvenuta gravosità dell'assistenza - Stipula di contratto di mantenimento a titolo di compensazione - Mancanza di causa dell'ulteriore attribuzione patrimoniale - Ragioni - Conseguenze.
L'alea del contratto atipico di vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene, mediante la conclusione di un successivo contratto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.
•Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 aprile 2016 n. 8209

Rendita vitalizia (contratto di) - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Simulazione del contratto atipico di mantenimento (o vitalizio assistenziale) - Dissimulazione di donazione - Accertamento - Criteri - Spirito di liberalità - Prova presuntiva tratta dalla sproporzione originaria tra le prestazioni - Ammissibilità - Fondamento.
Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni.
•Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 marzo 2013 n. 7479

Rendita vitalizia (contratto di) - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto atipico di mantenimento - Elemento dell'aleatorietà - Individuazione - Criteri - Comparazione delle prestazioni - Riferibilità al momento della conclusione del contratto - Giudizio circa l'incertezza sulla durata della vita e le esigenze assistenziali del vitaliziato - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
Il cosiddetto contratto atipico di mantenimento è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto e al grado e ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il requisito dell'alea in quanto le condizioni del vitaliziato, benché precarie anche per l'età avanzata, non consentivano di prevederne la morte nel volgere di pochi mesi).
•Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 luglio 2011 n. 15848

Rendita vitalizia (contratto di) - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale - Elemento dell'aleatorietà - Momento di valutazione dello stesso - Riferibilità all'atto della conclusione del contratto - Necessità - Fondamento.
Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio.
•Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 giugno 2009 n. 14796

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