Amministrativo

L'ammonimento del questore deve garantire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario "sospetto stalker"

Il Consiglio di Stato impone il rispetto il più ampio possibile del contraddittorio e non la mera recezione della denuncia

di Paola Rossi

In un procedimento amministrativo di prevenzione, conclusosi con l'ammonimento per comportamenti asseritamente persecutori nei confronti di una ex fidanzata, il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar sull'affermata violazione del diritto di difesa, perché l'ammonito, coinvolto in prima battuta nell'iter dall'autorità amministrativa cui conseguiva il rigetto della richiesta misura di protezione della "parte debole", non era stato poi interpellato in ordine a una nuova denuncia della stessa donna che aveva costituito l'unica base dell'adozione dell'ammonimento. Palazzo Spada con la sentenza n. 8468/2021 ha, infatti rigettato il ricorso della Questura.

La donna, ex fidanzata dell'uomo colpito dalla misura , aveva denunciato in due diverse occasioni comportamenti analoghi, indicati come stalking. Si trattava di numerosi messaggi telematici, di pressanti richieste di amicizia su piattaforme social e di asseriti appostamenti ingeneranti quello stato di ansia di chi si ritiene vittima della persecuzione altrui. Solo che la prima denuncia non aveva determinato l'adozione della misura di prevenzione proprio e in ragione del contenuto dell'audizione del denunciato. Quindi, rilevano i giudici amministrativi di primo e di secondo grado, la questura ha creato un vulnus dei diritti della difesa quando, a seguito di successiva denuncia per nuovi fatti, sovrapponibili a quelli per i quali era intervenuto il rigetto dell'ammonimento, aveva invece "de plano" adottato la prescrizione della misura di prevenzione.

La Questura con il ricorso davanti al Consiglio di Stato negava, al contrario, tale violazione del contraddittorio, assumendo che la prima interlocuzione con il soggetto passivo della misura avrebbe a questi garantito in pieno l'esercizio di una valida difesa e che l'asserita reiterazione dei medesimi comportamenti come emergente dalla seconda denuncia era circostanza di pericolo sufficiente all'ammonimento del denunciato.

Per i giudici, invece, nulla ostava all'audizone e al coinvolgimento il più efficace possibile delle parti, e in particolare del soggetto nel mirino della decisione del questore.

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