L'appropriazione indebita aggravata da recidiva "qualificata" è procedibile d'ufficio
Per le sezioni Unite integra aggravante a effetto speciale che non impedisce la perseguibilità per la remissione della querela
La recidiva qualificata rientra nella categoria delle circostanze aggravanti a effetto speciale. Cioè non determina solo una qualificazione soggettiva del reo, ma aggrava il reato con tutte le conseguenze previste dal codice penale, anche in termini di procedibilità. Quindi, per chi è imputato di appropriazione indebita, "aggravata" da tale tipo di circostanza, non basta a evitare il processo la remissione della querela. Infatti, anche dopo la previsione, ad opera del Dlgs 36/2018, della perseguibilità di reati contro il patrimonio in base a querela della persona offesa, scatta ancora la procedibilità d'ufficio, se ricorre una circostanza aggravante a effetto speciale, determinante l'aumento di un terzo della pena, e ciò che rileva è che può essere integrata anche dalla recidiva. Così la sentenza n. 3585/2021 delle Sezioni Unite penali.
L'orientamento risalente era basato sulla normativa del 2005 , che aveva acuito gli aspetti personali della recidiva, e affermava che anche quando qualificata non integrasse aggravante del reato, e neanche a effetto speciale. La remissione alle Sezioni Unite è stata determinata dal conflitto di giurisprudenza emerso e dall'opinione del rimettente che riteneva superato tale orientamento dalla previsione del nuovo articolo 649 bis del Codice penale che regola i casi di procedibilità d'ufficio dei reati contro il patrimonio, compresa l'appropriazione indebita. La riforma, in effetti, aveva ampliato le fattispecie perseguibili solo in base all'interesse privato della persona offesa (querela) anche in ipotesi di appropriazione aggravata, come in quella de caso concreto dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera. Ma ha contemporaneamente fatto salva la procedibilità d'ufficio quando ricorra una circostanza aggravante ad effetto speciale, cioè quella che determina l'aumento della pena oltre un terzo. Come il caso della recidiva qualificata che comporta l'aumento di pena superiore aun terzo in base alle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 99 del Codice penale. Quindi dalla rimessione della querela della vittima del reato, non si evita il processo per l'appropriazione indebita aggravata da circostanza a effetto speciale, tra cui rientra la recidiva qualificata, aggravata, pluriaggravata e reiterata. Superato quindi l'orientamento che escludeva in toto la rilevanza della recidia sulla gravità del reato in quanto essa qualificherebbe aspetti soggettivi del reo in termini di pericolosità e non aspetti quantitativi del fatto-reato. È stato successivamente acclarato il "peso" della recidiva qualificata rispetto al reato, affermando che essa non riguarda solo la tendenza a delinquere, ma determina un'attitudine tale da determinare la commissione di un fatto più offensivo. La recidiva che integra una circostanza aggravante opera se il giudice ne qualifica i profili e la dichiara. In conclusione - in base al diritto cosiddetto vivente - la recidiva è circostanza aggravante del reato e nella sua versione "qualificata" integra l'aggravante ad effetto speciale che determina la procedibilità d'ufficio del reato.