L’ascolto del beneficiario della misura non è un mezzo di prova in senso stretto, ma rappresenta il modo in cui il giudice tutelare può conoscere direttamente i suoi bisogni, le sue richieste e aspirazioni: esso costituisce un vero e proprio dovere per il giudice, a cui non può derogare per la difficoltà del beneficiando di presentarsi all’udienza: è previsto l’ascolto domiciliare. Pur non essendo un mezzo istruttorio e non avendo la volontà espressa dal beneficiario effetti vincolanti sulla decisione, le dichiarazioni dell’interessato influenzano certamente la successiva attività istruttoria e decisoria
L’articolo 407, comma 2, del Codice civile disciplina l’ascolto del beneficiando che non è un mezzo di prova in senso stretto, ma rappresenta il modo in cui il giudice tutelare può conoscere direttamente dall’interessato i suoi bisogni, le sue richieste e aspirazioni(in conformità ai diritti partecipativi, riconosciuti dalla “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”, adottata dall’Onu a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli articoli 1 e 2 della legge...