Famiglia

L'assegno divorzile ha natura assistenziale ma anche perequativo-compensativa

Bocciata dalla Suprema corte la sentenza di appello che aveva riconosciuto all'assegno la solo funzione di ricostruire il tenore di vita endoconiugale

immagine non disponibile

di Giampaolo Piagnerelli

«All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi oltre alla natura assistenziale anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate». Questo il principio ribadito dalla Cassazione (ordinanza n. 6027/23).

La funzione dell'assegno divorzile

Ne consegue - si legge nella decisione - che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. È di tutta evidenza – puntualizzano gli Ermellini – come nel caso di specie i mutamenti delle condizioni personali delle parti sono stati puntualmente allegati e dedotti dalle parti, ossia il peggioramento delle condizioni del marito e il miglioramento delle condizioni della moglie. Questi elementi sono stati riconosciuti dal Tribunale che però si era limitato soltanto a ridurre l'assegno divorzile a favore della moglie senza tenere conto degli altri criteri (brevissima durata del matrimonio, mancanza di un contributo della moglie alla formazione del patrimonio familiare e altro) individuati dalla sopravvenuta giurisprudenza (Sezioni unite, sentenza n. 18287/18).

L'errore della Corte territoriale

Principi che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, una volta verificata la sussistenza di mutamenti patrimoniali sopravvenuti, per la verifica del diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile. I Supremi giudici, così, hanno bocciato la sentenza dei giudici di merito che, nel riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, si sono concentrati solo sul concetto di autosufficienza del coniuge senza scrutinare gli ulteriori criteri perequativi e compensati v i.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Carlo Rimini e Claudia Balzarini

Dottrina