Civile

L'assenza di deposito del controricorso per cassazione non produce gli effetti dell'articolo 115 del Cpc

Il principio di non contestazione opera nel processo su rapporti disponibili quando i fatti allegati da una parte non sono espressamente contestati dall'altra

di Mario Finocchiaro

Deve essere disatteso l’assunto secondo cui l'assenza di deposito del controricorso per cassazione produce gli effetti di cui all'articoli115 del Cpc, con conseguente mancata contestazione delle tesi in diritto e delle domande proposte dal ricorrente per la cassazione della sentenza impugnata. Il principio di non contestazione opera nel processo civile su rapporti disponibili quando i fatti allegati da una parte non sono espressamente contestati dall'altra. Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione della Cassazione con una ordinanza 3 giugno 2020 n. 10461( Pres. Manna; Rel. Giannaccari) che è passata un po’ sotto silenzio. Infatti si tratta di una decisione che riprende una questione nuova sulla quale non risultano precedenti esattamente in termini.

I principi espressi dalla Suprema corte

Ebbene, per la Suprema corte l’articolo115 del Cpc si riferisce, dunque, ai fatti non specificamente contestati dalla parte costituita nel giudizio di merito in relazione alla domanda svolta dall'attore. Diversamente, il giudizio di cassazione è un giudizio di legalità, con il quale si denunciano errori di diritto, in iudicando ed in procedendo. Il giudizio sui fatti storici della lite esula dal sindacato della cassazione, che non è mai il giudice del fatto in senso sostanziale ma esercita un controllo di legalità della decisione, che non si estende al riesame ed alla valutazione del merito della causa.

Deriva da quanto precede, pertanto, che il principio di non contestazione può operare solo con riferimento al merito della causa e non con riferimento al sindacato di legittimità.

Nella specie, ha osservato la Suprema corte, solo nel giudizio di merito, avente ad oggetto la domanda di pagamento della provvigione poteva trovare applicazione l'articolo 115 del Cpc e non certamente alla richiesta di annullamento della sentenza per effetto del ricorso per cassazione, che, si ribadisce, non è tecnicamente una domanda.

Le considerazioni  tecniche sull’ordinanza n. 10416

Come dicevamo la questione nuova, sulla quale non risultano precedenti esattamente in termini.

Non può - comunque - non condividersi l’assunto fatto proprio dalla pronunzia in rassegna, atteso che la tesi invocata dal ricorrente (oltre a sconvolgere quelli che sono i principi fondamentali dell’ordinamento processuale in tema di impugnazione) non ha alcun conforto nella lettera della legge.

Quest’ultima, in particolare, prevede che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita e l’espressione - certamente - non solo non permette di ritenere non contestati i fatti invocati dalla parte attrice, in caso di contumacia dell’avversario, ma esclude che il termine "i fatti" possa riferirsi in blocco a tutte le affermazioni contenute nel ricorso per cassazione, atteso che il giudizio che si svolge innanzi a quest’ultima, per sua natura, non tende ad una nuova valutazione sui fatti storici della controversia.

Per qualche riferimento, comunque, nel senso che il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 del Cpc ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti, Cassazione., sentenza, 5 marzo 2020, n. 6172 , che ha rigettato il motivo fondato sull'assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall'insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado.

Per il rilievo, comunque, che non può condividersi l'assunto secondo cui il principio di non contestazione andrebbe riferito al giudizio di primo grado e non a quello di appello, atteso che, al contrario, il detto principio informa il sistema processuale civile ed è applicabile anche nella fase introduttiva del giudizio di appello, nella quale, ferma la non modificabilità della domanda, la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, è funzionale all'operatività del principio di economia processuale, Cassazione, ordinanza, 19 ottobre 2018, n. 26508.

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Sezione 2