L'assenza di prove dell'esatto adempimento del ristoratore giustifica il mancato pagamento del pranzo nuziale da parte degli sposi
Contratto a prestazioni corrispettive - Pagamento pranzo nuziale - Nullità del decreto ingiuntivo - Assenza di prove dell'esatto adempimento del ristoratore - Giustificato il mancato pagamento da parte degli sposi
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, bisogna confrontare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e all'entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte con alterazione del sinallagma. Tale accertamento, basato sulla valutazione di fatti e prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile se motivato in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 9 febbraio 2021, n. 3009
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Del debitore onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione, il risarcimento - Sufficienza - Applicabilità del principio anche all'ipotesi di eccezione d'inadempimento e di inesatto adempimento - Sussistenza - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso contro l'esclusione di un credito, relativo a compensi derivanti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita, in virtù della prova fornita in relazione all'eccezione di inadempimento, spiegata dal fallimento, dei doveri inerenti alla carica.)
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 1, Ordinanza del 12 ottobre 2018, n. 25584
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Del debitore - Onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore istante per l'inadempimento, la risoluzione, il risarcimento - Sufficienza - Applicabilità del principio anche all'ipotesi di "exceptio inadimpleti contractus" e di inesatto adempimento - Sussistenza
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3373
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Del debitore - Onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore istante per l'inadempimento, la risoluzione, il risarcimento - Sufficienza - Applicabilità del principio anche all'ipotesi di "exceptio inadimpleti contractus" e di inesatto adempimento - Sussistenza
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3373
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