L'associato versa sempre l'Irap salvo provare lo svolgimento di una diversa attività
L'onere probatorio della differente attività effettuata ricade sempre sul professionista
Un professionista che si appoggi a uno studio associato deve versare l'Irap a prescindere che esegua un diverso lavoro. Ricade su quest'ultimo l'onere di specificare che tipo di lavoro svolga se utilizzi servizi di segreteria dello studio e addirittura se occupi vani appartenenti alla medesima struttura. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 11649/21.
I Supremi giudici hanno affermato che in materia di Irap ricorrono ex se i presupposti per l'applicazione dell'Irap in ipotesi di studio associato senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa. E' stato statuito in tema di Irap che il professionista che sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga una distinta e separata attività professionale diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere al fine di sottrarsi dall'applicazione dell'imposta di dimostrare la mancanza di autonoma organizzazione ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta. Ad esempio le sostituzioni in attività materiali e professionali da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di effettuare conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale. In ogni caso l'onere della prova relativa alla modalità di conseguimento del reddito volta a dimostrare che l'attività è stata espletata in modo individuale e senza fruire dei benefici organizzativi derivanti dall'adesione all'associazione, grava sul contribuente.
Dalla sentenza emerge un onere probatorio eccessivo a carico del professionista che svolga un'attività diversa da quella associata. In passato, infatti, la stessa Cassazione ha precisato che l'Irap va versata quando il professionista si avvalga di analoga competenza in modo da far scattare l'autonoma organizzazione. Non convince nemmeno l'utilizzo di mezzi in comune quali la segreteria, visto che quest'ultima pur essendo funzionale all'attività non è fondamentale per lo svolgimento della professione.