L’astensione dal lavoro di singoli dipendenti non può essere qualificata come sciopero in assenza di una deliberazione di natura collettiva
Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - Legittimità - Modalità di attuazione -Astensione dal lavoro collettivamente concordata - Obbligatorietà - Sussiste.
Lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di esercizio collettivo, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. Pertanto, ancorché per l’attuazione dello sciopero non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro (salva la eventuale particolare disciplina del codice di autoregolamentazione), è necessario che l’astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l’iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo. Quest’ultimo costituisce elemento determinante dell’esercizio del diritto di sciopero, pur nella sottolineatura che l’art. 40 cost. attribuisce tale diritto personalmente ai lavoratori, e che lo stesso non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell’intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, non si ha sciopero se non in presenza di un’astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 settembre 2024, n. 24473
Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere - Azione di accertamento negativo della legittimità della proclamazione - Interesse del datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
Sussiste l’interesse del datore di lavoro ad agire per l’accertamento negativo della legittimità dell’astensione dal lavoro, proclamata dai rappresentanti sindacali, ove ne sia incerta la qualificabilità come sciopero nella sua accezione di astensione collettiva per finalità di carattere collettivo (nella specie, per essersi tradotta in astensioni individuali, tra loro slegate, finalizzate al soddisfacimento di interessi personali o familiari di sospensione della prestazione lavorativa).
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24653
Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere - Nozione - Limiti - Legittimità - Modalità di attuazione - Fattispecie.
Il diritto di sciopero, che l’art. 40 cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell’intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un’astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro - e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell’incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono, invece, privi di rilievo l’apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell’importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d’interventi dei sindacati, mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell’azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, che aveva ritenuto legittimo lo sciopero finalizzato a tutelare l’interesse professionale collettivo dei lavoratori, riguardante l’orario di lavoro, pur se formalizzato dalla presenza di tre dei sei lavoratori dipendenti della società e comunicato al datore di lavoro nella medesima giornata).
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 dicembre 2004, n. 23552
Sciopero - Proclamazione - Comunicazione formale al datore - Irrilevanza - Astensione dal lavoro collettivamente concordata - Obbligatorietà.
Lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. pertanto, ancorché per l’attuazione dello sciopero, non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro (salva la eventuale particolare disciplina del codice di autoregolamentazione), è necessario che l’ astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l`iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tu tela di un interesse collettivo.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 agosto 1987, n. 6831
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