Penale

L’attenuante della minore gravità nei reati sessuali

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati contro la persona - Reati sessuali - Fattispecie di minore gravità - Valutazione giudiziale - Parametri.
Nell'ambito delle ipotesi di reati sessuali (sia in quelle di atti sessuali con minori di cui all'art. 609-quater c.p., come pure in quelle di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.), le fattispecie di minore gravità, soggette a più mite trattamento sanzionatorio, sono valutate dal giudice del merito che procede ad un apprezzamento globale del fatto, in cui rilevano i mezzi, le modalità di esecuzione, il grado di coartazione esercitato sulla vittima del reato, le condizioni fisiche e psicologiche della stessa, anche in relazione all'età. La natura globale del giudizio non implica una valutazione di tipo compensativo tra tutti gli elementi positivi e negativi, ma presuppone che la minore gravità sia accertata in riferimento a tutti gli elementi della fattispecie, sì da essere esclusa per la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2019 n. 48184

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà personale - Violenza sessuale - In genere - Atti sessuali con minorenne - Attenuante della minore gravità - Criteri di valutazione - Giudizio di merito - Sindacato di legittimità - Esclusione.
In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609-quater, comma quarto, cod. pen. compete al giudice di merito, con valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità, determinare quale sia il grado di compressione del bene giuridico, comparando tra di loro gli elementi negativi e positivi, con riferimento al grado di coartazione esercitato, alle condizioni psicofisiche, in relazione all'età e al danno anche psichico arrecato al minore.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 24 ottobre 2018 n. 48377

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà personale - Violenza sessuale - In genere - Atti sessuali con minorenne - Riconoscimento dell'attenuante della minore gravità - Rilievo di condotte successive al compimento degli atti sessuali - Esclusione.
In tema di atti sessuali con un minorenne, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età; non è, pertanto, ostativa a tal fine la condotta violenta tenuta dall'imputato dopo la consumazione del reato, trattandosi di condotta successiva al compimento degli atti sessuali in quanto tali. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto ostativa al riconoscimento dell'attenuante la circostanza che l'imputato, alcuni giorni dopo il compimento degli atti sessuali, aveva tentato di sottrarre la minore alla madre con violenza, nonostante l'assenza di costrizione fisica nel compimento degli atti sessuali e l'esistenza di un iniziale consenso della vittima, divenuto stabile nell'ambito di una relazione duratura con l'imputato).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2017 n. 46461

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà personale - Violenza sessuale - Atti sessuali con minorenne - Attenuante della minore gravità - Parametri di valutazione - Relazione sentimentale con la vittima - Rilevanza ai fini del diniego dell'attenuante - Sussistenza - Ragioni.
In materia di reati sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell'attenuante per i casi di minore gravità, di cui all'art. 609-quater, comma 4, cod. pen., costituisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell'ambito di una "relazione amorosa" con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall'altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 14 luglio 2017 n. 34512

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