Civile

L'audizione del richiedente asilo è una scelta discrezionale del giudice

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a cura della redazione di PlusPLus24 Diritto

Protezione internazionale - Appello - Audizione del richiedente - Omissione - Nullità del procedimento - Inconfigurabilità
Il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall'audizione del richiedente qualora sia data la facoltà di renderla avanti la Commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell'audizione. Non è dunque ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità per omessa audizione del richiedente poiché che il rinvio di cui all'35, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, al comma 10 del citato articolo, prevedente l'obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma solo come un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d'appello di valutarne la specifica rilevanza.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 17 luglio 2020, n. 15318

Protezione internazionale - Stranieri - Protezione internazionale - Audizione personale - Obbligo automatico - Esclusione
L'audizione del richiedente la protezione internazionale ravvisabile nel rinvio nel Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l'obbligo di sentire le parti, non è un incombente automatico e doveroso ma solo un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale cui si collega il potere officioso del giudice d'appello di valutarne la specifica rilevanza. Si tratta di una scelta discrezionale che compete al giudice di merito operare in base alle concrete circostante di causa e necessità anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 maggio 2019, n. 14600

Straniero - Protezione internazionale - Appello - Audizione del richiedente - Omissione - Nullità del procedimento - Inconfigurabilità
Nel procedimento, in grado d'appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell'omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nell'art. 35, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, al precedente comma 10 che prevede l'obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d'appello di valutarne la specifica rilevanza.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3003

Protezione internazionale - Appello - Audizione del richiedente - Omissione - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento, in grado d'appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell'omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nell'art. 35, comma 13, del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, al precedente comma 10 che prevede l'obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d'appello di valutarne la specifica rilevanza.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 novembre 2011, n. 24544

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