Penale

L'autocertificazione su modulo prestampato che rinvia a norme senza specifiche può indurre in errore i privati

Il riferimento secco a un articolo di legge può escludere l'esatta comprensione di quanto richiesto e far emergere solo una colpa omissiva

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di Paola Rossi

Se nell'autocertificazione richiesta dalla pubblica amministrazione il privato è tenuto a dichiarare di essere in possesso di requisiti individuati tramite rinvio a una determinata normativa, senza fornire ulteriori specificazioni, colui che senza avvedersene attesta di rientrare nei criteri richiesti non esprime il dolo generico di voler dichiarare il falso, ma commette un'omissione colposa per aver mancato di informarsi più precipuamente sul contenuto della norma. Ciò fa venir meno il reato di falso per chi - come nel caso concreto - autocertifica presso lo sportello unico per l'edilia e le attività produttive di essere il possesso dei requisiti morali per lo svolgimento di una data attività.

In particolare - come nel caso affrontato dalla Cassazione penale con la sentenza n. 38749/2023 - il cittadino posto di fronte a un modulo prestampato può ben non avvedersi del reale contenuto della dichiarazione sostitutiva richiestagli.

Infatti, nel caso di mero richiamo a una norma di legge la comprensione del reale contenuto della disposizione è percepibile dal privato solo con un'ulteriore attività di autoinformazione che se manca non dimostra in sé la volontà di commettere il reato di falso ideologico da parte del cittadino.

Nel caso concreto per l'esercizio di attività educative veniva richiesto di essere in possesso dei requisiti di moralità ma in assenza di qualsiasi ulteriore specificazione all'interno del modulo prestampato fornito al privato, che era posto solo di fronte a un secco richiamo normativo, non può dirsi provato il suo dolo di non dichiarare il vero di maniera consapevole.

La Corte di cassazione di fatto "assolve" il ricorrente annullando senza rinvio la sentenza che ne aveva affermato la penale responsabilità. I giudici di legittimità individuando nella condotta del ricorrente una colpa omissiva non hanno potuto che escludere l'assenza di una condotta commissiva sostenuta dal dolo seppur generico di produrre un falso. Da ciò, mancando uno degli elementi costitutivi del reato ex articolo 483 del Codice penale, la condanna è stata definitivamente annullata perché il fatto compiuto dal ricorrente non assurge a reato.

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