Penale

L’autoriciclaggio non scatta con la condotta con cui si commette il reato presupposto

La Cassazione esclude, a meno di specifiche azioni dissimulatorie coincidenti con l’atto distrattivo, che la bancarotta e l’autoriciclaggio siano entrambi consumati con lo spostamento di risorse a favore di società

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di Paola Rossi

La condotta distrattiva attraverso cui si commette il reato di bancarotta fraudolenta non può integrare anche il delittto di autoriciclaggio solo perché la distrazione è stata agita a favore di società operative. Ossia la circostanza dello “spostamento” illecito di risorse dalla società fallita ad altra impresa e quindi l’utilizzo di esse in attività imprenditoriali non può determinare automaticameente la doppia incriminazione tanto per il reato fallimentare tanto per quello codicistico. Infatti, nell’autoriciclaggio rileva il reimpiego nel circuito economico lecito di denaro di provenienza illecita. Ma di regola non è legittimo sovrapporre - sempre e comunque - la fattispecie dell’articolo 216 della legge fallimentare e quella prevista dall’articolo 648 ter 1 del Codice penale, per il solo fatto della reimmissione sul mercato lecito di quanto sottratto alla fallita a favore di alcuni soggetti giuridici.

La Cassazione penale- con la sentenza n. 20152/2024 - ha ribadito che va accreditato l’orientamento che mira a tenere distinti i due reati in quanto cronologicamente la norma che punisce l’autoriciclaggio indica un reato che viene commesso successivamente a un altro con il precipuo scopo di rendere difficoltosa l’individuazione dell’origine illecita di un bene. Specificatamente compiendo una ripulitura del denaro attraverso il suo reinserimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative atte a dissimularne la provenienza.

Infatti, la bancarotta fraudolenta per distrazione si realizza proprio sottraendo alla massa fallimentare risorse e anche favorendo intenzionalmente qualcuno a detrimento di tutti gli altri creditori della fallita. Quindi il passaggio di denaro da una all’altra società e che determina il fallimento della prima è proprio un tipico atto distrattivo con cui si commette il reato di bancarotta fraudolenta. Affinchè si compia anche il reato di autoriciclaggio è necessario che venga agito qualcosa di più oltre lo spostamento di risorse. In particolare la messa in atto di accorgimenti idonei a celare la provenienza illecita dei beni di cui si è disposto. Un esempio potrebbe essere quella della costituzione di una provvista di denaro lasciata inerte e solo successivamente riutilizzata nell’attività in sé lecita.

La Cassazione apprezza quindi l’orientamento che esclude l’ipotesi della coincidenza temporale tra reato presupposto, cioè quello commesso per aver disponibilità del bene, e quello di autoriciclaggio che è condotta successiva al primo con cui si vuole nascondere la provenienza dovuta alla condotta criminale presupposta e precedente.

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