L'Avvocato che si avvale di collaboratori non è sempre soggetto ad Irap
Irap - Avvocato - Requisito dell'autonoma organizzazione - Art.2, comma 1, D.Lgs. n. 446/97 - Indicazione di autonoma organizzazione.
Con particolare riguardo alle prestazioni di terzi collaboratori del professionista, ed ai relativi costi, la verifica del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione richiede un esame dell'apporto concreto di tali prestazioni all'effettivo svolgimento dell'attività del contribuente, al fine di verificare se il coinvolgimento di tali professionalità sia o meno estraneo al bagaglio professionale del contribuente. L'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando del tutto indifferente il mezzo iuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale. In tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Ordinanza del 26 maggio 2023, n. 14772
Tributi - Irap - Presupposti impositivi - Professionisti - Impiego lavoro altrui.
E' assoggettabile ad imposizione fiscale ai fini IRAP il professionista che si avvale, in forma non occasionale, della collaborazione e di lavoro altrui per lo svolgimento della propria attività professionale qualora ne ricorrano i presupposti impositivi.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6, Ordinanza del 29 ottobre 2018, n. 27423
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Assenza di personale dipendente - Ricorso in forma continuativa al lavoro di terzi - Autonoma organizzazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa al ricorso alle prestazioni di una società di servizi.
In tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, auna società di servizi o un'associazione professionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo l'assoggettamento al tributo del commercialista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività - in particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionale all'attività di consulenza fiscale e societaria -, aveva impiegato in modo non occasionale una società di servizi retribuita a percentuale, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni).
•Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Sentenza del 24 ottobre 2014, n. 22674
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Irap - Professione forense - Compensi corrisposti a terzi per le domiciliazioni - Indici dell'autonoma organizzazione - Esclusione.
In tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività.
•Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6, Sentenza dell'8 novembre 2016, n. 22695
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto