L'avvocato può legittimamente astenersi dall'udienza che tratta l'impugnazione del sequestro probatorio
Non si applica la norma del codice di autoregolamentazione che esclude la facoltà del difensore quando si tratta di misure cautelari
L'articolo 4 del Codice di autoregolamentazione non preclude all'avvocato la possibilità di astensione in caso di udienza sull'impugnazione del sequestro probatorio, in quanto non rientra tra le udienze "afferenti le misure cautelari" esplicitamente indicate dalla norma, che individua appunto le "prestazioni indispensabili in materia penale". Quindi il giudice non può negare a priori il rinvio dell'udienza chiesto tempestivamente dal difensore a causa dell'adesione all'astensione proclamata dall'Unione Camere penali, solo perché si tratta di sequestro probatorio
La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza n. 37101/2021, ha riaffermato la validità dell'orientamento giurisprudenziale sulla non assimilabilità del sequestro probatorio alle misure cautelari reali, quali il sequestro preventivo o conservativo, che non consentono il rinvio della decisione sulla loro applicabilità determinando di conseguenza l'impossibilità dell'avvocato difensore di assentarsi legittimamente.
Dice la Cassazione che il sequestro probatorio non giustifica la trattazione "accelerata" prevista per le misure cautelari. Per cui non è applicabile il codice di autoregolamentazione dove prevede che l'avvocato non possa legittimamente assentarsi dalle udienze che attengono all'adozione delle misure cautelari, reali o personali che siano.
Non si può aderire quindi alla decisione ora annullata in sede di legittimità, che in materia di sequestro faceva derivare l'assimilazione dello strumento probatorio a quello cautelare, solo perché anche il primo determina lo spossessamento del bene. Si tratta di finalità ontologicamente diverse, infatti, in caso di sequestro probatorio, tale spossessamento è finalizzato e contenuto nel tempo al solo fine dell'accertamento dei fatti.