Civile

L’avvocato senza procura speciale paga le spese di giudizio

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, ordinanza n. 23136 depositata oggi, affermando che l’attività del legale non ha alcun effetto sulla parte

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di Francesco Machina Grifeo

L’avvocato che propone un ricorso in Cassazione essendo privo della procura speciale paga le spese del giudizio. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, ordinanza n. 23136 depositata oggi, affermando che l’attività del legale non ha alcun effetto sulla parte.

Il caso parte dal ricorso di una Snc contro alcuni avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate. Preliminarmente però per la Suprema corte verificato il requisito dell’esistenza e specificità della procura alle liti in relazione al ricorso.

Il requisito della specialità della procura (artt. 83, co 3, e 365 Cpc), ricorda la Cassazione, non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Sempre ai fini della specificità, poi la Corte ha da tempo chiarito che la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione dev’essere conferita con specifico riferimento alla fase di legittimità e dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

Venendo al caso specifico, nell’intestazione del ricorso – si legge nella decisione - si rende noto che la procura è stata conferita in calce all’atto e, quanto alla posizione di uno dei ricorrenti, con atto allegato.

Tuttavia il Collegio ha constato che in calce al ricorso depositato telematicamente nel fascicolo d’ufficio non vi è alcuna procura alle liti, ma solo una doppia attestazione di conformità con riferimento agli atti depositati in primo e in secondo grado. Inoltre, la procura effettivamente depositata nel fascicolo telematico fa riferimento a una sentenza di appello diversa da quella oggetto del giudizio.

Si verte dunque in tema di procura del tutto mancante e, come tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale il ricorso per Cassazione non può essere qualificato come tale ex artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ..

Al difetto di procura - afferma la Cassazione - consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio”.

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