L'esimente della legittima difesa è esclusa in ipotesi di reciproca condotta violenta
Reato - Cause di giustificazione - Legittima difesa - Difesa non proporzionata all'offesa - Esclusione dell'esimente.
Non può applicarsi l'esimente della legittima difesa nel caso in cui il soggetto aggredito abbia reagito non a scopo di difesa della propria persona ma con evidente proposito di vendetta nei confronti del soggetto agente, configurandosi una difesa non proporzionata all'offesa. Nel caso in esame l'aggressore era stato condannato dai giudici di merito per il reato di percosse mentre la parte aggredita, con una reazione particolarmente violenta, colpendo più volte, aveva provocato gravi lesioni personali ed era stato dunque condannato per il reato di cui all'art. 582 c.p.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 aprile 2019 n. 17787
Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - In genere - Volontaria determinazione dello stato di pericolo - Compatibilità con la legittima difesa reale o putativa - Esclusione - Fattispecie.
Non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo. (Fattispecie in cui l'imputato, avvertito che fuori dal locale pubblico in cui si trovava lo attendeva un gruppo avversario, pur potendo fare ricorso alle forze dell'ordine per sventare il pericolo di un'aggressione, usciva all'esterno armato di un coltello a serramanico, colpendo all'addome uno dei rivali).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 1° agosto 2018 n. 37289
Reato - Cause di giustificazione - Legittima difesa - Invocabilità da parte di chi accetti una sfida - Esclusione - Eccesso colposo - Esclusione.
Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida oppure reagisca a una situazione di pericolo volontariamente determinata o alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore. Né, in ogni caso, può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'articolo 55 del codice penale, in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 luglio 2018 n. 33707
Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - Necessità di difesa.
La configurabilità dell'esimente della legittima difesa deve escludersi nell'ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 14 gennaio 2000 n. 365