L'estratto ruolo non prova la conoscenza dell'atto impositivo da cui decorrono i termini
L'acquisizione da parte del contribuente di una copia dell'estratto di ruolo riportante l'indicazione di avvenuta iscrizione non può assurgere a prova piena della conoscenza dell'atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza del termine cui al Dlgs 546/92, potendo legittimare al più l'impugnazione, peraltro facoltativa, del solo estratto. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 22507 del 9 settembre.
Termine per impugnare - Finché la cartella di pagamento non è regolarmente notificata il termine decadenziale per impugnare non inizia a decorrere e la conoscenza del debito tributario solo attraverso l'estratto di ruolo non determina che sia quest'ultimo a dover essere impugnato in quanto semplice documento informativo. Ciò è vero anche se non è impedito effettuare una specifica contestazione dell'estratto che - secondo la Corte di cassazione - è impugnabile pacificamente quando è il contenuto dell'atto stesso a essere contestato, ossia l'indicazione del ruolo e della cartella esattoriale riportati. Facoltativamente è quindi ammessa l'impugnazione dell'estratto, però ciò che rileva è la sua mera funzione informativa senza arrivare ad equivalere alla piena conoscenza del debito tributario da cui decorre il termine previsto dall'articolo 21 del Dlgs 546/1992, si tratta perciò di anticipare la contestazione dell'atto mai notificato e di cui non si aveva conoscenza.
Il ricorso - Il ricorrente ha impugnato con successo in Cassazione la decisione della Ctr, che ne aveva respinto l'appello. La Cassazione boccia sia l'affermazione apodittica (motivazione apparente) dei giudici di merito sull'esistenza e regolarità della notifica della cartella di pagamento sia la provata conoscenza dell'atto impositivo desumibile dall'istanza di sgravio della cartella impugnata. Circostanza quest'ultima del tutto irrilevante e che conferma la successiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo. I giudici di legittimità hanno infatti escluso che la successiva informazione ottenuta dal contribuente in base all'estratto di ruolo equivalga a quella conoscenza dell'atto tributario da cui comincia il computo del termine decadenziale per impugnarlo. Ciò non esclude l'applicabilità dello stesso termine nel caso in cui il contribuente edotto dai dati estratti presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione intenda agire in giudizio direttamente contro il contenuto del documento informativo magari su cartella non ancora notificata. L'azione giurisdizionale non può essere compressa dice la Cassazione a meno di tutela di interessi superiori o di contemperameto tra interessi diversi oggetto di reciproca limitazione.
Corte di Cassazione – Sezione VI – Sentenza 9 settembre 2019 n. 22507