L'illegittima segnalazione alla centrale dei rischi costituisce danno conseguenza
Risarcimento danni - Danno all'immagine - Centrale rischi - Segnalazione illegittima - Danno in re ipsa - Esclusione - Danno conseguenza - Onere della prova.
Il danno all'immagine e alla reputazione commerciale "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", poiché costituisce "danno conseguenza", non può infatti ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 20 febbraio 2020 n. 4334
Personalità (diritti della) - Onore (reputazione) - Risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione - Danno 'in re ipsa' - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Necessità.
In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine e alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
•Corte di cassazione, sezione VI-3 civile, ordinanza 28 marzo 2018 n. 7594
Responsabilità civile - Danno - Alla persona - Danno all'immagine e alla reputazione - Segnalazione alla centrale rischi - Illegittimità - Prova.
Il danno, compreso quello all'immagine e alla reputazione, per l'illegittima segnalazione alla centrale rischi non è in re ipsa ma va provato.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 25 gennaio 2017 n. 1931