L'impatto mortale contro l'albero posto a meno di sei metri dal confine stradale non esime il conducente
La nuova regola delle distanze in vigore dal 1993 non ha previsto alcun obbligo di rimozione delle piante preesistenti
Non è responsabile il proprietario della strada per la presenza di alberi a meno di sei metri dal confine stradale se essi risultavano impiantati prima del 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore della nuova regola sulle distanze.
Non può quindi l'imputato dell'omicidio stradale della persona trasportata difendersi affermando che causa efficiente dell'evento mortale sia stata la presenza della pianta contro la quale si è consumato l'impatto. Infatti, come affermano i giudici di merito e di legittimità, il conducente ha comunque l'obbligo di adeguare la velocità di andatura alle condizioni concrete dei luoghi. Obbligo che vale anche se non si supera il limite massimo consentito su un dato tratto di strada come prevede l'articolo 141 del Codice della strada.
Comunque sia il decreto ministeriale che ha fissato la distanza minima di sei metri per gli alberi da impiantaree non ha affatto previsto l'obbligo a carico del custode della strada di rimuovere gli alberi preesistenti che non rispettino tale distanza.
Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 34351/2023 - ha confermato la condanna del ricorrente che, con un rilevato tasso alcolemico oltre i limiti, aveva percorso in maniera imprudente un tratto di strada determinando la perdita di controllo del veicolo e l'impatto contro l'albero posto a meno di 4 metri dal bordo della corsia.