L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO NEL PART TIME
Il Ccnl di riferimento dispone che, «in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità». Lo stesso Ccnl stabilisce i termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento. Il periodo di preavviso va pagato come se il lavoratore avesse prestato regolarmente l’attività. Se questo è retribuito a ore, vanno calcolate le ore lavorabili nel periodo dei 120 giorni di calendario (aggiungendo 13a e 14a). Se, invece, la retribuzione è mensilizzata, va pagata la quota giornaliera della retribuzione che si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei) e vanno dunque conteggiati i giorni da lunedì a sabato (aggiungendo 13a e 14a).