L'insinuazione non ferma la prescrizione se il bene ipotecato è comprato prima del fallimento
Nel caso in cui un bene ipotecato sia stato acquistato da terzi, prima della dichiarazione di fallimento del debitore, l'insinuazione al passivo da parte del creditore ipotecario non interrompe il termine di prescrizione della garanzia nei confronti di terzi acquirenti. La Corte di cassazione con la sentenza 21752, respinge il ricorso contro la decisione con la quale la Corte d'Appello aveva considerato estinta l'ipoteca, regolata dall'articolo 2880 del Codice civile, della prescrizione ventennale dalla trascrizione di un atto di compravendita di un immobile pignorato a favore di terzi acquirenti esecutati. La Corte territoriale aveva negato l'efficacia interruttiva degli atti nei confronti del debitore esecutato, nello specifico, la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria e la domanda di ammissione al passivo fallimentare. Per la Cassazione la decisione è corretta. La Suprema corte ha, infatti, precisato che l'ammissione al passivo del debitore iscritto da parte del creditore ipotecario è utile per fermare gli orologi della prescrizione non solo del diritto di credito, ma anche del diritto di garanzia, “solo se e in quanto il bene si trovi già acquisito o venga successivamente acquisito alla massa fallimentare, sicché la sua liquidazione possa avvenire in sede concorsuale su iniziativa del curatore”.
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 28 agosto 2019 n.21752