L'interesse a impugnare del pubblico ministero in ordine alle statuizioni civili
Impugnazioni - Disposizioni generali - Legittimazione ad impugnare - Pubblico ministero - Tutela interessi civili della parte privata - Esclusione.
In tema di impugnazioni e di azione risarcitoria civile, deve escludersi che il pubblico ministero, legittimato a proporre impugnazione con ricorso per cassazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato, come si desume dall'art. 568, comma 4-bis, c.p.p. nel testo modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 11/2018, sia legittimato a impugnare al solo fine esclusivo di tutelare gli interessi della parte privata, surrogandosi all'inerzia di quest'ultima.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 9 gennaio 2019 n. 769
Processo penale - Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Pubblico ministero.
Il Pubblico Ministero, in quanto parte pubblica, ha interesse a impugnare anche per contrastare l'ingiustizia di provvedimenti, sia a tutela della funzione punitiva dello Stato, che a garanzia della posizione dell'imputato e della parte offesa e quindi, pur nell'ambito del processo accusatorio, può sostituirsi alle parti private, nella impugnazione dei provvedimenti, per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di legalità o per far valere questioni di interesse pubblico. Lo stesso Pm non può, però, sostituirsi alla persona offesa per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili, essendo il suo intervento istituzionalmente indifferente alla sorte della pretesa patrimoniale, una volta assicurate le condizioni per l'esercizio del diritto all'inserimento dell'azione civile nel processo penale. (Nel caso in esame, la parte civile era rimasta acquiescente alla decisione della Corte d'appello di revocare le statuizioni civili: i motivi di tale acquiescenza sono stati ritenuti irrilevanti, in quanto riguardano il rapporto privatistico instaurato tra imputato e parte civile, al quale la parte pubblica è estranea).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 27 marzo 2018 n. 14174
Impugnazioni - Legittimazione del Pm all'impugnazione per il mutamento della formula assolutoria - Inerzia della parte civile - Surrogazione - Esclusione.
L'azione del pubblico ministero - istituzionalmente indifferente alla sorte della pretesa patrimoniale, una volta assicurate le condizioni per l'esercizio del diritto all'inserimento dell'azione civile nel processo penale - non può surrogare l'inerzia della parte privata che, rimanendo acquiescente alla decisione sfavorevole, ha consentito il formarsi del giudicato sul punto, anche a norma dell'articolo 329 cod. proc. civ., applicabile pure nel rito penale.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 ottobre 2015 n. 43952
Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Pubblico ministero - Legittimazione - Interesse.
L'interesse del Pubblico ministero a impugnare sussiste non ogni qualvolta sia ravvisabile la violazione o l'erronea applicazione della legge, ma quando risulti concreto e attuale per l'accusa l'interesse all'impugnazione, non presentando tali requisiti l'interesse a che le parti civili possano far valere le proprie pretese risarcitorie, in quanto il Pm, poiché è estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra i soggetti danneggiati dal reato e l'imputato, ed è perciò indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria, non è legittimato a impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili delle parti private, sostituendosi alle stesse in caso di loro inerzia.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 ottobre 2015 n. 43952
Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Pubblico ministero - In genere - Legittimazione del Pm all'impugnazione per il mutamento della formula assolutoria a favore degli interessi delle parti civili - Esclusione - Ragioni.
È inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero per il mutamento della formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” in quella “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, in quanto l'interesse del Pm a impugnare sussiste non ogni qualvolta sia ravvisabile la violazione o l'erronea applicazione della legge, ma quando risulti concreto e attuale per l'accusa l'interesse all'impugnazione. Non presenta tali requisiti l'interesse a che le parti civili possano far valere le proprie pretese risarcitorie, in quanto il Pm, poiché è estraneo al rapporto processuale civile è perciò indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria, non è legittimato a impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili delle parti private, né a surrogarsi all'eventuale inerzia delle stesse.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 2 marzo 2007 n. 9174