Civile

L'interversione del possesso si deve estrinsecare in un fatto esterno

Si deve poter che il possessore ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio

di Mario Finocchiaro

L'interversione del possesso, che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, si deve estrinsecare in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. L'interversione, quindi, può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'animus di vantare per sé il diritto esercitato. Lo ha precisato la sezione II della Cassazione con l'ordinanza n. 14976/2022. Nella specie, osservato la S.C., il ricorrente, che aveva avuto la disponibilità dal padre al fine di abitarlo con la propria famiglia fin dal 1976, aveva provveduto dapprima a costruire e poi a ristrutturare l'immobile in autonomia, sostenendone le spese in via esclusiva e pagando le relative tasse e tale condotta, diversamente da quanto affermato dal giudice di merito è atto potenzialmente idoneo, al pari dell'attività edificatoria, a mutare la detenzione in possesso. Dal contenuto della sentenza, tuttavia, non risulta che sia stata compiutamente valutata l'idoneità della condotta del ricorrente a mutare la detenzione in possesso, né che sia stata accertata, a fronte della attività di ristrutturazione dell'immobile, la sussistenza di consenso, tolleranza, ovvero dissenso paterno, indagine necessaria al fine di escludere, come è stato in vece fatto, l'interversione del possesso.

I precedenti
Sempre nel senso che la interversione del possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio, e può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, Cassazione, sentenza 4 giugno 1992, n. 6906.
Analogamente, l'interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore iniziale di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa, Cassazione, sentenza 31 maggio 2006, n. 12968, che ha riconosciuto l'idoneità dell'attività costruttiva realizzata sul fondo inizialmente detenuto a determinare l'interversione della detenzione in possesso, nonché Cassazione, 26 agosto 2021, n. 23458.
In termini generali, al fine di integrare l'interversione di cui all'art. 1141, comma 2, Cc, è necessario che l'opposizione del detentore si esplichi in un atto con il quale lo stesso contrasti l'esercizio del possesso da parte del possessore, Cassazione, sentenza 11 aprile 2019, n. 10186, in Giur. it., 2020, c. 1356, con nota di Dell'Utri M., Sull'acquisto del possesso: a margine di un caso di interversione.

Occupazion illegittima
Per utili riferimenti:
- nel senso che in tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della Pa incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto) l'acquisizione del fondo, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla Pa come detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza ecc.) – occorre l'allegazione e la prova da parte della Pa della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141, comma 2, Cc, cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene, Cassazione, ordinanza 27 aprile 2018, n. 10289, resa in una fattispecie in cui la Pa aveva invocato a fondamento dell'animus possidendi un titolo convenzionale ad effetti obbligatori come la promessa di donazione, cui peraltro non era seguita la formalizzazione della donazione, titolo cui poteva al più riconnettersi un effetto traslativo della detenzione che non autorizzava l'alterazione dello stato di fatto, con conseguente insussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione;

Bene oggetto di compromesso
- per il rilievo che la disponibilità del bene oggetto di compromesso, in virtù della consegna avvenuta in occasione della stipulazione del contratto preliminare, è qualificabile come detenzione, poiché il promissario acquirente esercita tale godimento in virtù di un titolo meramente obbligatorio, non ancora traslativo del diritto reale corrispondente, in funzione ed in previsione del futuro trasferimento, implicante il necessario riconoscimento (tale da escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del possesso) dell'appartenenza del bene, fino al momento della prevista stipulazione del contratto definitivo, alla controparte promittente venditrice, Cassazione, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1296, in Nuova giur. civ., 2010, I, p. 712, con nota di Nocera I.L., Contratto preliminare, possesso e detenzione: analisi morfologico-funzionale del c.d. preliminare ad effetti anticipati;

Contratto ad effetti obbligatori
- per l'affermazione che in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall'articolo 1141 Cc, quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto, Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29594, che ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo.

Comodato precario
Sempre in argomento si è osservato, altresì:
- il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso ad usucapionem, tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente, Cassazione, ordinanza 17 maggio 2018, n. 12080, che ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva negato l'avvenuto perfezionamento dell'usucapione in un caso nel quale una comodataria era subentrata ex lege al marito nel precedente rapporto di mezzadria e aveva detenuto il fondo assieme ai familiari conviventi con il tacito consenso dei proprietari, senza mai compiere atti in contrasto con il diritto di questi ultimi;

Inottemperanza delle pattuizioni
- non rilevano, al fine di ritenere realizzata la interversione del possesso, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene, Cassazione, sentenza 20 dicembre 2016, n. 26327, che ha escluso ha escluso l'interversione nel possesso, da parte del conduttore ed ex proprietario del bene poi espropriato, osservando, da un lato, che la stipula di contratti di locazione e la percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione e la gestione delle utenze, erano tutte condotte non rivolte nei confronti del soggetto espropriante, e, dall'altro, che la proposizione del giudizio di opposizione alla stima e della domanda di retrocessione dell'immobile erano atti comportanti il riconoscimento del diritto di quest'ultimo;

Mancata riconsegna del bene al comodante
- la mera mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le reiterate richieste di questi, a seguito di estinzione del comodato è inidonea a determinare l'interversione della detenzione in possesso, traducendosi nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, suscettibile, in sé, di integrare un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario, Cassazione, sentenza 22 aprile 2016, n. 8213;
- non costituisce atto di interversione della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, Cc, la destinazione di un immobile da parte del detentore ad esercizio di culto, trattandosi di attività compatibile con l'appartenenza del bene a privati che, come previsto dall'art. 831, comma 2, Cc, non manifesta in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto pretese dominicali sul bene trascendenti i limiti della detenzione ed incompatibili con il possesso del titolare della cosa, Cassazione, sentenza 16 aprile 2015, n. 7821;
- con riguardo a dei terreni detenuti da un ex casellante, già per ragioni di servizio e poi a titolo precario, a fronte della dismissione della linea ferroviaria, non seguita dal recupero dei fondi stessi, la mera prosecuzione del pregresso rapporto di fatto da parte degli eredi non integra una idonea condotta del terzo, trattandosi di comportamento materiale neppure astrattamente idoneo a trasferire un diritto sul bene, Cassazione, sentenza 30 dicembre 2014, n. 27432

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