Responsabilità

L'intossicazione alimentare non grave apre al risarcimento del solo danno biologico temporaneo

Respinta la richiesta dell'attore di ottenere una cifra minima di circa 2800 euro

di Giampaolo Piagnerelli

Un'intossicazione alimentare contratta durante un evento pubblico - in mancanza di allegazione di un danno da invalidità permanente - apre al risarcimento del solo danno biologico temporaneo e non al danno patrimoniale. E' quanto chiarisce la Cassazione con ordinanza n. 13602/23.

Venendo ai fatti un soggetto ha convenuto in giudizio una Pro Loco esponendo che, in occasione di un pubblico evento, organizzato nel settembre 2012, il responsabile dell'organizzazione dell'evento, aveva somministrato ai partecipanti, tra cui l'attore, della carne di bue avariata, causa di grave intossicazione alimentare. L'attore ha esposto di essere stato costretto a recarsi al pronto soccorso e di aver dovuto osservare un periodo di dieta e di terapia, in conseguenza dei quali chiese il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in una misura non inferiore a 2.856,60 euro. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito di aver già integralmente risarcito, tramite la propria assicurazione, i danni con il pagamento della somma di 250 euro e ha poi chiesto il rigetto della domanda.

Il giudice di pace adito, conteggiati i giorni di invalidità temporanea totale e relativa, desumibili dalla documentazione medica pubblica depositata agli atti, ha concluso che quanto già versato dalla compagnia di assicurazione prima del giudizio avesse soddisfatto pienamente la funzione ripristinatoria propria del risarcimento, in mancanza di allegazione di un danno da invalidità permanente.
Anche il Tribunale di Rovereto, adito dall'attore con atto di appello, con sentenza del 26 novembre 2020, ha ritenuto che, pur essendo incontestato il nesso causale tra la somministrazione di carne adulterata e la patologia sofferta dall'attore, anche alla luce del decreto penale di condanna conseguente ai fatti di causa, e pur essendo sussistente un danno biologico risarcibile quale diritto fondamentale dell'individuo, come del resto riconosciuto dal legislatore con gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, non risultava assolto, da parte dell'attore, l 'onere di allegare e provare le conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva normalmente conseguenti alla lesione dell'integrità psico-fisica e la loro idoneità in concreto a determinare una lesione permanente della salute, con la conseguente conferma della liquidazione, operata dal giudice di pace, del solo danno biologico temporaneo.

I Supremi giudici hanno condiviso le conclusioni del giudice del gravame secondo cui: " … è comunque onere dell'attore, odierno appellante, quanto meno allegare e provare le conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva normalmente conseguenti alla lesione dell'integrità psico-fisica e, per quanto in questa sede rileva, tenuto conto delle caratteristiche trans(e)unti della patologia riportata, la loro idoneità in concreto a determinare una lesione permanente. L'attore, odierno appellante, non ha, invece, assolto a tale onere che nella specie è di più significativa latitudine atteso che, essendo stata accertata una patologia di regola transitoria (intossicazione alimentare da batterio) e priva di postumi permanenti, egli non può profittare di alcuna presunzione circa l'idoneità della patologia medesima a determinare significativi effetti permanenti, come avviene, ad esempio, per patologie derivanti da eventi traumatici o similari. Del tutto correttamente, quindi, in assenza di allegazioni e prove sul punto, il giudice di pace ha liquidato il solo danno biologico temporaneo che peraltro di regola consegue in via esclusiva all'intossicazione alimentare".

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