Civile

L'istanza di rateazione del debito tributario non costituisce riconoscimento dello stesso né interrompe la prescrizione

Ad affermarlo la Corte di Cassazione, Sez. lavoro con la recentissima sentenza del 01 marzo 2021, n. 5549, il principio si basa sul diritto del contribuente di adire l'autorità giudiziaria allo scopo di ottenere l'annullamento di un atto che ritiene illegittimo e, allo stesso tempo, di tutelarsi dal subire un'esecuzione o misure cautelari

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di Monica Mandico, Nicola Numeroso*


Per la Suprema Corte la presentazione di un'istanza di rateizzazione da parte del debitore non vale quale riconoscimento di debiti di natura tributaria, né rappresenta atto idoneo ad interrompere o rinunciare alla prescrizione.

Ad affermare ciò è da ultima la Corte di Cassazione, Sez. lavoro con la recentissima sentenza del 01 marzo 2021, n. 5549 , adita da un'agenzia di riscossione tributi contro la decisione del giudice d'Appello che non aveva riconosciuto alla richiesta di rateizzazione dei debiti di natura contributiva posta dal debitore persona giuridica alcuna forza di volontà di abdicazione ad agire né di riconoscimento del debito, confermando anche l'accertamento di avvenuto decorso del termine di prescrizione del debito contributivo preteso.

Tra i motivi posti alla base del suo ricorso l'agenzia di riscossione eccepiva principalmente che all'istanza di rateizzazione doveva essere piuttosto attribuita natura di dichiarazione di riconoscimento del debito con effetti interruttivi della prescrizione.

Il Giudice di legittimità nel dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza di quanto sostenuto dal ricorrente afferma che:
«Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può anche essere tacito e concentrarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore»

La stessa Corte ha inoltre aggiunto che la competenza ad attribuire o meno effetto di interruzione della prescrizione al riconoscimento fatto da parte del soggetto passivo del diritto altrui rientra legittimamente tra i poteri dei giudici di merito.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In questo modo la Cassazione ha statuito un altro principio favorevole al contribuente.

Tale decisione inoltre segue la scia di ulteriori e precedenti pronunce dell'organo come altra recente Cass., Sez. VI civ., ordinanza del 26 giugno 2020, n. 12735, la quale nell'affermare anch'essa l'inidoneità dell'istanza o ottenimento della rateizzazione di un debito tributario da parte del contribuente a costituire, di riflesso, riconoscimento della pendenza, ben potendo questi richiedere il pagamento rateale per finalità che non presuppongono il riconoscimento del debito, ha aggiunto che tale istanza di rateizzazione del debito presentata dal contribuente secondo le diverse modalità previste non ha effetto di impedire allo stesso di proporre contestazioni in ordine all'an debeatur ed impugnare l'atto tributario che si ritiene viziato, salvo il rispetto dei termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

Tali principi espressi dalla Corte di legittimità sono basati sul diritto del contribuente di adire l'autorità giudiziaria allo scopo di ottenere l'annullamento di un atto che ritiene illegittimo e, allo stesso tempo, di tutelarsi dal subire un'esecuzione o misure cautelari.

Ancora, precedente interessante è anche Cass., Sez. V civ., ordinanza dell'8 giugno 2018 n. 14945.

Con tale ordinanza la Suprema Corte statuendo sempre come l'istanza di rateizzazione non costituisca atto di riconoscimento da parte del contribuente ad essere tenuto al pagamento della pretesa tributaria né, tantomeno, acquiescenza in quanto il contribuente può sempre contestare la pretesa salvo che non siano decorsi i termini di impugnazione, sotto altro profilo, precisa inoltre che l'istanza di rateazione non è un atto idoneo ad interrompere i termini prescrizionali.

In particolare nell'ordinanza richiamata è disposto:
«La domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Cass. n. 7820 del 2017, Cass. n. 3347 del 2017). Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, […] l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza (Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017)»

Come emerge dall'estratto della decisione n. 14945/2018, essa, così come la n. 12735/2020, richiamano entrambe la più risalente decisione dello stesso organo Cass., Sez. tributaria, sentenza dell'8 febbraio 2017, n. 3347, la quale circa il rapporto consequenziale tra il piano di ammortamento e l'acquiescenza del credito ha condiviso quanto affermato da Cass., Sez. I, sent. 19 giugno 1975, n. 2463: «costituisce principio generale del diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito od implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur», difatti la rinuncia dell'interessato a contestare gli importi richiesti deve essere «manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi [siano] assolutamente inequivoci», altrimenti tali manifestazioni di volontà «debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur».

A ben vedere, il soggetto interessato può sempre accedere alla giurisdizione per promuovere una valida azione legale nei confronti dell'agente di riscossione. In altri termini, il contribuente mantiene dunque l'interesse, art. 100 c.p.c., a promuovere il ricorso innanzi ai giudici competenti.

A ciò si aggiunga un ulteriore elemento di riflessione, avente interessanti risvolti in ambito processuale e/o amministrativo: fermo restando il diritto del contribuente a contestare la mancata notifica della cartella oggetto di rateizzato o l'avvenuta prescrizione del credito, l'interessato potrà far valere la tesi del "disconoscimento" del debito per effetto del rateizzo, con il richiamo all'art. 8, comma 4 dello Statuto dei diritti del contribuente, che prevede: «l'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare […] quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata»; il contribuente ha sempre il diritto di contestare la sussistenza di un debito fiscale, indipendentemente dal pagamento effettuato in modalità rateale.

In conclusione, in caso di esito positivo del ricorso tributario, l'interessato può esercitare il diritto di rimborso ai danni dell'Erario, il quale ha indebitamente riscosso crediti, dichiarati successivamente come inesistenti da parte dell'adita Commissione Tributaria.

Va da sé che quanto detto, ed i principi emanati, in quanto compatibili, sono applicabili anche alle procedure da sovraidebitamento.

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*A cura dell'Avv. Monica Mandico e .Avv Nicola Numeroso di Mandico&Partners

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