Penale

L'istanza via Pec non è inammissibile se il software di stampa della Procura non riproduce la firma digitale

Ciò che rileva, e i giudici devono accertarlo, è che la sottoscrizione nel formato elettronico richiesto dalla legge sia realmente esistente

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di Paola Rossi

È nulla la misura cautelare adottata dal Gip se il pubblico ministero non dà seguito alla richiesta difensiva - inoltrata via Pec - di ascolto dei brogliacci delle intercettazioni. L'istanza inviata all'indirizzo di posta elettroniva certificata del giudice è legittimamente proposta se corredata da firma digitale o firma elettronica qualificata. E nel caso specifico, fa notare la Cassazione, non rileva che la stampa del pdf dell'istanza fosse risultata priva della firma a causa del programma informatico utilizzato dall'ufficio giudiziario che tecnicamente non è in grado di rilevare la firma digitale in formato "Pades", di fatto apposta dal difensore. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35290/2021, ha accolto il ricorso annullando la misura cautelare della detenzione in carcere, in quanto adottata sulla base di intercettazioni non utilizzabili perché la difesa dell'imputato - pur avendolo richiesto - non era stata posta in condizione di accedere al mezzo di prova.

La Cassazione ha bocciato il ragionamento del tribunale del riesame che aveva dato rilievo unicamente all'assenza della firma nella stampata dell'istanza in pdf. I giudici non rilevando il limite tecnico del software impiegato dalla Procura hanno illegittimamente ignorato il fatto che l'attestazione di ricezione in mano al difensore riportava la dicitura finale "pdf.signed.pdf" che è proprio la formula utilizzata dal programma informatico di trasmissione "Firm4ng" per indicare che il documento è munito di firma digitale in formato "Pades".

Con tale decisione - in tema di disciplina dell'impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale - la Sesta Sezione penale ha riaffermato che è ammissibile l'istanza del difensore di accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate utilizzate ai fini dell'emissione di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare, trasmessa mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo Pec della Procura, in formato Pdf e sottoscritta con firma digitale o con firma elettronica qualificata, così come prescritto dal provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Dl 28 ottobre 2020 n. 137 ("Disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19") .

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