Penale

L'onere motivazionale del sequestro del corpo di reato

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Prova penale - Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio - Provvedimento di sequestro - Obbligo di motivazione - Natura delle cose oggetto di sequestro - Corpo del reato - Sussiste.
L'obbligatorietà della motivazione del decreto di sequestro ai fini probatori, ricavabile dallo stesso dettato della norma di cui all'art. 253, c. 1, c.p.p., ha carattere assoluto e non ammette differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall'altra, e dunque opera indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere ai fini di prova.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 maggio 2019 n. 18316

Prova penale - Mezzi di ricerca della prova Sequestro - Oggetto - Beni costituenti corpo del reato - Obbligo di motivare le finalità probatorie - Sussistenza.
L'onere motivazionale del provvedimento di sequestro del corpo di reato trova la sua ratio nella tutela dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, tra cui certamente il diritto alla protezione della proprietà. Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni sarebbe infatti messo in crisi dall'opposta regola di legittimità tout court del sequestro probatorio del corpo di reato indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 maggio 2019 n. 18316

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto - Cose costituenti corpo di reato - Decreto di sequestro - Motivazione in ordine al presupposto della finalità di accertamento dei fatti - Necessità.
Il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, dovendosi escludere la sussistenza di una sorta di "obbligatorietà" del sequestro del corpo di reato tale da esonerare dall'obbligo di motivazione.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 27 luglio 2018 n. 36072

Prova penale - Sequestri - Decreto - Motivazione - Necessità - Conseguenze della omessa motivazione in merito alla sussistenza della finalità probatoria - Annullamento senza rinvio - Necessità.
Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 13 febbraio 2004 n. 5876

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto.
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 13 febbraio 2004 n. 5876

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