Società

La cancellazione dal registro rende la fusione efficace

L’incorporante può agire in giudizio solo se gli obblighi pubblicitari sono adempiuti

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di Giovanbattista Tona

La società incorporante non ha legittimazione a proporre appello avverso una sentenza emessa a carico della società incorporata se non ha prima provveduto ad adempiere alle formalità previste dall’articolo 2504 del Codice civile, e in particolare alla cancellazione dal Registro delle imprese della vecchia società che ha partecipato alla fusione. Si tratta, infatti, di adempimenti di pubblicità con efficacia costitutiva, in assenza dei quali non si producono nei confronti dei terzi gli effetti previsti dall’articolo 2504bis del Codice civile, e cioè la successione della società risultante dalla fusione nei rapporti giuridici, anche processuali, che facevano capo alla società che ha partecipato alla fusione. E anche l’ordine degli adempimenti deve essere rispettato; il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Lo ha ribadito la Cassazione (sentenza n.12128 dell’8 maggio scorso) che ha annullato la decisione di appello relativa a un’impugnazione proposta da un istituto bancario che ne aveva incorporato un altro prima che fossero state ultimate le formalità dell’incorporazione.

La fusione si era realizzata fra il primo e il secondo grado: il tribunale si era quindi espresso prima che avvenisse e aveva riguardato la società poi incorporata. A impugnare la sentenza era stata la banca incorporante ma il cliente che aveva vinto in primo grado le aveva contestato la legittimazione ad agire in giudizio. La Corte d’appello gli aveva però dato torto perché la società incorporante aveva documentato l’adempimento di tutte le formalità successive affinché la fusione fosse pienamente efficace. E aveva riformato la sentenza di primo grado.

Le formalità pubblicitarie

La Cassazione ha risolto la questione nel solco di un recente pronunciamento delle sezioni unite (sentenza 21970/2021), secondo il quale gli effetti giuridici della fusione tra società si producono dal momento dell’adempimento delle formalità pubblicitarie, previste dall’articolo 2504 comma secondo del Codice civile, e cioè il deposito dell’atto di fusione per l’iscrizione entro trenta giorni nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi dove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

L’ordine degli adempimenti

E poiché, come stabilisce l’articolo 2504bis del Codice civile, la fusione ha effetto quando è eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, anche l’ordine degli adempimenti deve essere rispettato; quindi il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Per potersi qualificare come successore per intervenuta fusione e proporre un valido appello, la società incorporante avrebbe dovuto quindi documentare di avere portato a termine, nell’ordine fissato dalla legge, tutti gli adempimenti di pubblicità costitutiva prima della proposizione dell’impugnazione.

Poiché la Cassazione non ha trovato questa prova documentale completa ha ritenuto che erroneamente la Corte di appello aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione, poiché comunque vi era da dubitare che al momento della proposizione dell’appello si fosse effettivamente prodotto il fenomeno successorio per il quale la società incorporante poteva dirsi subentrata nei rapporti anche processuali della società incorporata.

Le conseguenze sono state molto gravi per la società incorporante.

La Cassazione ha ritenuto che la sentenza della Corte di appello dovesse essere annullata senza rinvio, decidendo nel merito la causa e dichiarando inammissibile l’appello.

La società incorporante, oltre ad essere condannata alle spese, ha quindi visto rivivere la sentenza di primo grado che è contestualmente divenuta irrevocabile e le cui statuizioni sfavorevoli, a fusione completata, dovranno essere da lei sopportate.

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