La Cassazione apre alla disapplicazione della pena per insider trading
Insider trading con possibile disapplicazione della sanzione penale, in caso di estrema afflittività di quella amministrativa. Lo ammette la Corte di cassazione con la sentenza 39999 della Quinta sezione penale depositata ieri. La Corte ha così accolto sul punto il ricorso presentato dalla difesa di un dirigente di una grande società di revisione contabile sanzionato per il reato di abuso di informazione privilegiata.
Il caso esaminato è a suo modo tipico, con un pacchetto sanzionatorio diventato definitivo, inflitto da Consob, e un procedimento penale in corso. Nel dettaglio: nella procedura amministrativa la sanzione per una pluralità di episodi collegati si è attestata a quota 525mila euro; una misure interdittiva accessoria di nove mesi e la confisca per quasi 1 milione e 200mila euro. Si è poi innestata la vicenda penale che, prima dell’intervento della Cassazione, ha condotto, per le medesime vicende, a una condanna a due anni di reclusione e a una multa di 50mila euro. In più l’interdizione dai pubblici uffici e dalla direzione di persone giuridiche oltre all’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per due anni; risarcimento di 100mila euro a Consob e 355mila alla società di revisione. A chiudere il cerchio penale, la confisca di poco più di 1 milione e 300mila euro equivalente a profitto e prezzo del reato.
A fronte di questo quadro sanzionatorio, la difesa ne lamentava l’evidente portata afflittiva, invitando l’autorità giudiziaria, conclusa appunto la procedura amministrativa, a tenerne conto. Contestazione accolta e rinvio alla Corte d’appello per un’attenta valutazione della situazione. Che dovrà tenere conto, avverte la sentenza, di una serie di elementi. In termini generali, la Cassazione sottolinea che l’accertamento dell’incompatibilità del trattamento sanzionatorio complessivamente inflitto rispetto alla garanzia del ne bis in idem ha, come conseguenza, nel caso di sanzione amministrativa irrevocabile, la rideterminazione delle sanzioni penali nella direzione del minore peso.
Come? Tenendo presente da una parte i criteri di riequilibrio previsti dall’articolo 187 terdecies del Tuf, in base al quale la riscossione della pena pecuniaria è limitata alla parte eccedente quella già irrogata in sede amministrativa. Quanto alla detenzione, la disapplicazione è possibile con il limite insuperabile scandito dall’articolo 23 del Codice penale che fissa un limite minimo invalicabile di 15 giorni. Quanto alla confisca andrà tenuto presente quanto deciso a maggio dalla Corte costituzionale sull’obbligatorietà della misura per il profitto e non anche per mezzi e prodotto.
Tuttavia, sia pure in via eccezionale, la Cassazione apre anche a un cancellazione totale della sanzione penale, quando questa per esempio “doppi” quella amministrativa già inflitta. Caso raro, si riconosce; però «l’ipotesi non è relegata entro ambiti paradossali», tenuto conto della «severità draconiana delle sanzioni amministrative per prime inflitte». La verifica dovrà allora valorizzare, al pari della tutela della trasparenza dei mercati, anche le esigenze di garanzia individuale, non considerando ostacoli, raccomanda la Corte, nè l’obbligatorietà dell’azione penale nè il criterio di legalità.
Corte di cassazione – Sentenza 39999/2019