Civile

La Cassazione riafferma la centralità delle tabelle milanesi nella liquidazione del danno non patrimoniale

Il mancato uso va motivato dal giudice che deve comparare i criteri adottati e quelli ambrosiani. Motivi rafforzati se il divario è ampio

di Paola Rossi

La mancata adozione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale va motivata e va svolto un giudizio di congruità relativo all'uso di altri criteri, come le cosiddette "tabelle romane". Infatti, la Corte di cassazione - con la sentenza n. 38077/2021 - ha riaffermato la preminenza "paranormativa" delle tabelle milanesi: una codificazione dei giudici in un'opera di sintesi dei vari parametri da applicare al risarcimento di quelli che, tra i diversi danni, sono di più difficile accertamento positivo: il danno biologico e quello morale (cioè le componenti non patrimoniali di quanto va risarcito al danneggiato).
Non a caso la materia è stata oggetto di oscillanti posizioni in giurisprudenza e dispute in dottrina. Poi le tabelle milanesi sul danno biologico sono diventate la pietra angolare per la liquidazione del danno non patrimoniale, con un sistema basato sui punti di invalidità che tengono conto tanto dei danni fisici e alla vita di relazione quanto alle sofferenze morali che ne derivano normalmente. Con possibilità di personalizzazione, come aveva domandato il ricorrente vittima di un incidente con compromissione della sua vita sessuale. Forse il limitato risarcimento ottenuto e ora oggetto di rinvio derivava dall'errore lamentato dal ricorrente, secondo cui la decisione di merito aveva chiaramente confuso e assorbito tra loro il danno fisico-psichiatrico e la conseguente sofferenza che ne derivava.

L'adozione, invece delle "tabelle romane" aveva comportato - secondo il danneggiato - una liquidazione onnicomprensiva dei danni non patrimoniali, e a suo dire ampiamente inferiore a quanto avrebbe avuto diritto in applicazione dei criteri "milanesi" di equità che vincolano la discrezionalità del giudice.

Le tabelle del tribunale di Roma non sempre conducono a risarcimenti inferiori, ma non garantiscono la prevedibilità della liquidazione dei danni non patrimoniali. E, soprattutto, ancora una volta, non ricevono alcun riconoscimento formale da parte della Corte di legittimità che riafferma la preordinazione del criterio ambrosiano a punti.

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