La Cassazione sul rilievo ex officio della nullità del contratto
Contratti - Invalidità - Nullità - Domanda nuova di accertamento della nullità negoziale proposta in appello - Inammissibilità - Conversione in eccezione di nullità - Necessità - Esaminabilità - Rilievo officioso della questione - Ammissibilità.
La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 12 dicembre 2014 n. 26243
Contratti - Invalidità - Nullità - Nullità negoziali - “Rilevazione” e “dichiarazione” - Rispettive modalità operative.
La “rilevazione” “ex officio” delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o “di protezione”) è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro “dichiarazione”, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 12 dicembre 2014 n. 26242
Contratto - Invalidità del contratto - Nullità del contratto - Rilievo officioso - Da parte del giudice investito della domanda di risoluzione - Ammissibilità - Condizioni – Limiti.
Alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti “ex actis”, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2014 n. 7214
Contratti - Invalidità - Nullità del contratto – Rilievo officioso - Da parte del giudice investito della domanda di risoluzione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Effetti in ordine al giudicato e alle restituzioni.
Alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti “ex actis”, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità “incidenter tantum” senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 4 settembre 2012 n. 14828
Contratti - Invalidità - Nullità del contratto - In genere - Nullità del contratto - Condizioni - Azione di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Ammissibilità - Ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.
Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 cod. civ., anche se sia stata proposta la domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione) del contratto, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo; ne consegue che il rilievo di quest'ultima da parte del giudice dà luogo a pronunzia non eccedente i limiti della causa, la cui efficacia resta commisurata nei limiti della domanda proposta, potendo quindi estendersi all'intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 7 febbraio 2011 n. 2956