La Cassazione rinvia su diritto di privativa del design Vespa LX nel marchio registrato da Piaggio nel 2014
Il disegno protetto dal ’46 dell’iconico scooter italiano è ritenuto un diritto ormai scaduto dai concorrenti cinesi di cui è accolto in parte il ricorso
La Cassazione con la sentenza n.33100/2023 accoglie il rilievo dei produttori cinesi dello scooter “Ves” che si contrappongono al rivendicato diritto di privativa della Piaggio sull’uso del profilo del noto scooter.
Il giudice del rinvio dovrà stabilire la legittimità del marchio registrato in Italia nel 2014 da Piaggio che riproduce il modello LX della Vespa italiana.
Secondo i costruttori cinesi è scaduto il diritto d’autore sul disegno del modello Vespa depositato nel 1946 mentre il nuovo marchio italiano registrato dopo oltre 50 anni dall’originario riproducente il modello LX non è legittimo e va annullato in quanto semplice modifica del precedente. Altrimenti, sostengono i ricorrenti cinesi, si giungerebbe al punto di riconoscere a Piaggio un diritto perpetuo di privativa anche quando le caratteristiche estetiche di un prodotto sono divenute di comune patrimonio e non costituiscono più il design esclusivo di un prodotto per il quale esso è apprezzato e riconoscibile sul mercato.
È vero che il diritto di esclusiva scatta anche sulle innovazioni creative di una versione precedente, ma è proprio questo il centro della lite: se il nuovo profilo LX contenga tale creatività meritevole di protezione. Infatti, la Cassazione accoglie il solo motivo di ricorso che mette all’indice la contraddittoria affermazione dei giudici di appello che, nell’escludere la nullità del nuovo marchio registrato da Piaggio, hanno però affermato che il noto scooter italiano non è acquistato “preminentemente” per le sue caratteristtiche estetiche, ma anche e fondamentalmente per le sue caratteristiche tecniche e le sue prestazioni di affidabilità e sicurezza.
Inoltre, va sottolineato che in Europa pende una speculare causa tra le due stesse parti contrapposte davanti ai giudici dell’Unione. E, proprio oggi il tribunale Ue /causa-19/22) ha cancellato l’annullamento dell’Euipo (l’ufficio brevetti europeo)del marchio comunitario registrato dalla Piaggio identico a quello italiano su cui oggi la Cassazione rinvia a nuovo giudizio di appello. Ovviamente l’accoglimento della domanda di Piaggio davanti al Tribunale Ue, che pone nel nulla l’annullamento del marchio europeo chiesto e ottenuto dal competitor cinese, sarà ancora appellabile davanti alla superiore Corte dell’Unione europea. Ma ciò che attualmente pesa sul futuro giudizio d’appello di rinvio in Italia è l’affermazione dei giudici del Tribunale Ue secondo cui la forma Vespa - anche nella versione aggiornata e riprodotta nel nuovo marchio - ha acquistato ugualmente la natura di carattere distintivo del prodotto dopo l’avvenuta registrazione europea. Proprio ciò che i cinesi negano sia avvenuto con la registrazione italiana non fondata secondo la loro posizione sui principi della tutela della proprietà industriale.