La Cassazione si pronuncia sul "nuovo" Reato di Abuso d'Ufficio
Nota a sentenza: Cass. Pen., Sez. VI, 1° marzo 2021, 8057
Con la sentenza in commento la Suprema Corte individua i casi in cui può essere integrato il reato di abuso d'ufficio, con riferimento alle modifiche introdotte dal d.l. 76/2020. Nello specifico, la Corte ha chiarito che il reato, dopo l'intervento riformatore del legislatore, è configurabile non solo in presenza di una trasgressione avente "ad oggetto una specifica regola di condotta connessa all'esercizio di un potere già in origine previsto da una norma come del tutto vincolato", ma anche in ipotesi di violazione "di una regola di condotta collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto dalla legge come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto in cui si sostanza l'abuso d'ufficio".
Questa in sintesi la vicenda processuale.
La Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 323 c.p., avendo egli, in qualità di responsabile della polizia municipale, affidato una procedura diretta e senza determinazione della giunta municipale ad un ente, procurando a questo un ingiusto vantaggio patrimoniale e un danno alla pubblica amministrazione. Contro l'impugnata sentenza l'imputato deduce due motivi di ricorso, ritenendo in primo luogo che non sarebbe stata violata la disciplina in materia di appalti, in quanto trattavasi di affidamento c.d. "sotto soglia". In secondo luogo, secondo l'assunto difensivo, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato in contestazione, nonostante non fosse emersa la prova del dolo di favorire l'ente e di danneggiare la pubblica amministrazione.
La Cassazione rigetta il ricorso, affermando, in riferimento al primo motivo, che il fatto contestato è previsto dalla legge come reato anche in seguito all'introduzione della disciplina prevista dal d.l. 76/2020, poiché, sebbene il delitto sia configurabile, in vista di tali modifiche, solo nei casi in cui "la violazione da parte dell'agente pubblico abbia avuto ad oggetto specifiche regole di condotta e non anche regole di carattere generale", nel caso di specie il ricorrente si rendeva responsabile della violazione di una regola di condotta che può essere ritenuta specifica, prevista dal codice degli appalti. Detta disposizione prevede, infatti, i criteri tecnici che vincolano la stazione appaltante all'adozione di una scelta parametrata sulla base del risultato dell'accertamento, effettuato dal pubblico agente, in riferimento alla soglia di valore dell'appalto, non permettendo al funzionario di operare una scelta discrezionale nel caso in cui tale soglia sia stata superata. I Giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello, secondo cui l'imputato aveva volontariamente sottostimato il valore dell'appalto di servizi al solo scopo di utilizzare un metodo di affidamento diretto, evitando di utilizzare quello del bando di gara, non osservando, pertanto, le prescrizioni di legge.
Anche in relazione al secondo motivo, la Suprema Corte dichiara l'infondatezza del ricorso, affermando che la Corte distrettuale aveva correttamente dimostrato la prova della ‘doppia ingiustizia' nel reato di abuso d'ufficio, per la quale, secondo la Cassazione, è sufficiente la lapalissiana illegittimità dell'atto che permette di desumere l'intento dell'agente di conseguire un vantaggio patrimoniale o cagionare un danno.
Pertanto, precisa la Corte, il nuovo delitto di abuso d'ufficio, deve ritenersi configurabile non solo nei casi in cui venga violata una specifica regola di condotta che non preveda alcuna discrezionalità da parte del soggetto agente, ma anche se non venga osservata una disposizione che vincola un potere, in altri casi discrezionale, in presenza di determinate condizioni che impongono una particolare modalità di adozione dell'atto da parte del pubblico agente.
a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi , Studio Legale Ventimiglia