Civile

La causa degli azionisti nel Paese del debitore

di Marina Castellaneta

Strada in salita per gli azionisti che subiscono una perdita di valore delle quote di una società nei casi in cui il comitato dei creditori respinge un piano di risanamento dopo l’avvio di una procedura di amministrazione controllata. Questo perché gli azionisti, nell’azione di responsabilità extracontrattuale, dovranno rivolgersi al giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore e non a quello del Paese Ue in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 20 dicembre 2017 sulla causa C-649/16.

La Corte ha chiarito i limiti nell’applicazione del regolamento 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

È stata la Corte suprema austriaca a chiamare in aiuto gli eurogiudici prima di decidere sulla richiesta di alcuni azionisti che invocavano il risarcimento per la perdita di valore delle quote detenute in una società di diritto slovacco, oggetto, in Slovacchia, di una procedura di amministrazione controllata. Il comitato dei creditori, però, aveva rifiutato il piano di risanamento, con la conseguente apertura della procedura fallimentare.

Il ricorso degli azionisti era stato respinto perché il tribunale austriaco si era dichiarato incompetente in quanto l’azione di responsabilità extracontrattuale era inscindibilmente connessa alle azioni in materia di procedura di insolvenza e, quindi, l’individuazione del giudice competente doveva avvenire in base al regolamento 1346/2000 sulle procedure d’insolvenza (sostituito dal 2015/848) e non secondo il regolamento 1215/2012. Una posizione condivisa dagli eurogiudici.

L’azione di responsabilità – osserva la Corte - «è conseguenza diretta e indissociabile dell’esercizio da parte del comitato dei creditori, organo obbligatorio creato al momento dell’apertura della procedura di insolvenza». Pertanto, poiché l’articolo 1 del regolamento 1215 esclude dal proprio ambito di applicazione i fallimenti e le procedure relative alla liquidazione di società in stato di insolvenza, non è possibile determinare la giurisdizione secondo l’atto Ue e, quindi, attribuire la competenza al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Corte Ue -Sentenza C-64916

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