Penale

La Cedu condanna lo Stato Italiano per l'irragionevole durata del processo in caso di diffamazione a mezzo stampa

Nota a sentenza: Corte Edu, Pretella contro Italia, 18 marzo 2021, ricorso n. 24340/07

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *


Con la decisione in commento la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sancisce, sulla scorta del proprio orientamento consolidato, che la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione per irragionevole durata del processo si realizza nei casi in cui "l'estinzione di un procedimento penale e il mancato esame della domanda civile sono dovuti a circostanze imputabili principalmente alle autorità giudiziarie, tra cui eccessivi ritardi procedurali che hanno portato alle prescrizioni del reato".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La vicenda portata all'attenzione della Corte Edu aveva ad oggetto l'archiviazione di un procedimento penale per prescrizione del reato (una ipotesi di diffamazione a mezzo stampa) maturata già nella fase delle indagini preliminari.

Il 1° giugno 2007 il denunciante decideva di adire la Corte Edu, lamentando la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione. Il ricorrente riteneva, infatti, che l'eccessiva durata del procedimento penale gli avesse impedito di tutelare i propri diritti e assumeva che l'archiviazione del procedimento fosse stata causata dall'inerzia del pubblico ministero, il quale aveva, peraltro, impedito allo stesso di costituirsi parte civile, costringendolo ad agire in sede civile. Il ricorrente lamentava, inoltre, l'inefficacia del rimedio previsto dalla Legge Pinto (l. 24 marzo 2001, n. 89) in materia di irragionevole durata del processo e, dunque, la violazione dell'art. 13 della Convenzione, non avendo egli ottenuto alcuna riparazione per il pregiudizio subito a causa dell'impossibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale.

Il Governo italiano si opponeva a tale richiesta, affermando che secondo la legge dello Stato la parte lesa non avrebbe potuto, nel caso di specie, contestare l'eccessiva durata del procedimento penale, poiché detta durata viene calcolata dal momento in cui la persona offesa è ammessa al processo come parte civile – ex art. 2 co. 2 bis Legge Pinto – ed essa può costituirsi tale solo in sede di udienza preliminare e non anche in fase di indagini. Inoltre, veniva contestato dal Governo italiano che il ricorrente non avesse esaurito tutti i rimedi interni – requisito previsto dall'art. 35 par. 1 della Convenzione – in quanto la parte lesa aveva la facoltà, sulla base del diritto processuale civile, di chiedere al procuratore generale della Corte d'Appello di revocare l'indagine e di agire, peraltro, in sede civile per ottenere la tutela dei propri diritti.

Tuttavia, i Giudici di Strasburgo ritengono che l'art. 6 par. 1 della Convenzione si applichi ai procedimenti relativi alle richieste civili a partire dal momento della loro presentazione, non essendo necessario che la parte offesa si sia costituita parte civile. La Corte respinge, perciò, l'obiezione del Governo italiano, dichiarando violato l'art. 6 par. 1 della Convenzione, in quanto il "tempo ragionevole" entro il quale può essere svolto un procedimento inizia, per la persona danneggiata dal reato, "nel momento in cui esercita uno dei diritti e delle facoltà espressamente conferitele dalla legge".

La Corte osserva, inoltre, che la ragionevole durata deve essere valutata – come, altresì, previsto dall'art. 2 co. 2 della Legge Pinto – alla luce delle circostanze del caso concreto, ovvero la complessità del caso, il comportamento del richiedente, il comportamento delle autorità competenti e la lesione subita dalla persona interessata. Nel caso in esame emerge che la durata delle sole indagini preliminari era stata di cinque anni e sei mesi, risultando tale periodo, in virtù della non particolare complessità del caso, eccessivo e lesivo nei confronti della persona offesa, non essendo state, peraltro, acquisite prove in grado di giustificare tale sproporzione.

Pertanto, la Corte conclude, affermando che l'impossibilità per il ricorrente di perseguire il proprio diritto sia derivata dal comportamento delle autorità e che "un individuo non può essere obbligato a proporre un'azione per lo stesso scopo nei tribunali civili dopo che il procedimento penale è caduto in prescrizione per colpa del giudice penale", anche in ragione del principio fondamentale di economia processuale.

Infine, i Giudici di Strasburgo ritengono violata anche la disposizione prevista all'art. 13 della Convenzione, non sussistendo un rimedio interno che consenta al ricorrente di ottenere una sanzione per la violazione del proprio diritto a una ragionevole durata del processo – sancito dalla stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – in quanto la Legge Pinto, che disciplina proprio tale ambito, non trova applicazione nel caso in cui il processo non sia neanche iniziato.

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)

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